Art. 686 c.c.

Alienazione e trasformazione della cosa legata

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

L'alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l'alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore.

Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione.

È ammessa la prova di una diversa volontà del testatore.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l'alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore. Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione. È ammessa la prova di una diversa volontà del testatore.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 686 c.c.

COMMA 1 — ALIENAZIONE DELLA COSA LEGATA L’alienazione della cosa, anche parziale e anche con patto di riscatto, revoca il legato per la parte alienata; l’effetto può permanere nonostante vicende dell’alienazione o successivo ritorno del bene. COMMA 2 — TRASFORMAZIONE La revoca opera anche quando il testatore trasforma il bene al punto da fargli perdere forma e denominazione originarie. COMMA 3 — PROVA CONTRARIA È sempre ammessa la prova che il testatore, nonostante alienazione o trasformazione, intendesse mantenere il legato.

Ratio

Desumere da alienazione o trasformazione del bene una volontà revocatoria del legato, salva prova contraria.

Questioni interpretative

L’effetto revocatorio è presuntivo perché il terzo comma ammette prova di una diversa volontà del testatore.

Disposizioni collegate

Artt. 654, 657 e 667 c.c.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sez. II — Sentenza n. 3675del 12/02/2021

Quando il testatore fissa regole per la formazione delle porzioni dei coeredi, o attribuisce legittimamente tale facoltà a un erede, viene meno il diritto dei coeredi a conseguire per quanto possibile una parte dei diversi beni ereditari, ma resta fermo il diritto a ottenere beni di valore corrispondente alla quota spettante.

La pronuncia, nel coordinare le regole testamentarie di divisione con la tutela quantitativa delle quote, richiama anche l’ipotesi in cui la trasformazione della cosa legata ne faccia perdere l’individualità, con applicazione della presunzione di revoca prevista dall’art. 686 c.c.

consolidato

Corte Suprema di Cassazione - Rassegna civile 2021

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.