Art. 635 c.c.

Condizione di reciprocità

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 635 c.c.

UNICO COMMA — RECIPROCITÀ VIETATA È nulla l’attribuzione subordinata alla condizione che il beneficiario favorisca a sua volta il testatore nel proprio testamento. La norma tutela libertà e revocabilità della volontà mortis causa contro meccanismi di scambio testamentario.

Ratio

Impedire accordi o pressioni di reciprocità incompatibili con la libertà testamentaria.

Questioni interpretative

La nullità presuppone un collegamento condizionale tra attribuzione ricevuta e vantaggio testamentario richiesto in contropartita.

Disposizioni collegate

Artt. 589, 633 e 634 c.c.

Approfondimento dottrinale — reciprocità testamentaria e libertà del volere

L’art. 635 colpisce con la nullità la disposizione, universale o particolare, subordinata alla condizione che il beneficiario avvantaggi a sua volta il testatore nel proprio testamento. La norma tutela la libertà e la spontaneità della volontà testamentaria, impedendo che la successione mortis causa diventi oggetto di uno scambio vincolante. Il divieto riguarda la condizione di reciprocità come meccanismo negoziale: non ogni coincidenza tra disposizioni testamentarie di due persone, quindi, dimostra di per sé la fattispecie vietata. Occorre verificare se il vantaggio disposto dal primo testatore sia stato realmente subordinato alla controattribuzione testamentaria dell’altro soggetto. La sanzione è la nullità della disposizione condizionata, più severa della regola generale dell’art. 634, che normalmente considera non apposta la condizione illecita, proprio perché qui il legislatore reprime direttamente il patto di scambio testamentario.

Ratio

Preservare l’unilateralità, la revocabilità e la libertà del testamento contro forme di reciprocità vincolante.

Questioni interpretative

Va distinta la condizione di reciprocità dalla semplice esistenza di testamenti paralleli o convergenti, che richiede un accertamento concreto della volontà e del nesso condizionale.

Disposizioni collegate

Artt. 458, 587, 634 c.c.

Norme collegate

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