Art. 636 c.c.

Divieto di nozze

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

È illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.

Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

È illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori. Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 636 c.c.

COMMA 1 — DIVIETO DI NOZZE È illecita la condizione che impedisce le prime o ulteriori nozze, perché comprime la libertà matrimoniale. COMMA 2 — ATTRIBUZIONI DURANTE CELIBATO O VEDOVANZA Resta valida l’attribuzione di usufrutto, uso, abitazione, pensione o altra prestazione periodica limitata al periodo di celibato o vedovanza: non è un divieto di matrimonio, ma una delimitazione temporale del beneficio.

Ratio

Proteggere la libertà matrimoniale distinguendo il divieto di nozze dalla lecita durata del beneficio durante celibato o vedovanza.

Questioni interpretative

La distinzione tra pressione a non sposarsi e beneficio oggettivamente limitato allo stato di celibato o vedovanza è decisiva.

Disposizioni collegate

Artt. 633, 634 e 647 c.c.

Approfondimento dottrinale — divieto di nozze e limite alla libertà testamentaria

L’art. 636 distingue due situazioni. Il primo comma qualifica come illecita la condizione che impedisce le prime o ulteriori nozze: il testatore non può utilizzare l’attribuzione successoria come strumento di coercizione assoluta sulla libertà matrimoniale del beneficiario. Il secondo comma conserva invece efficacia alle attribuzioni temporanee collegate allo stato di celibato o vedovanza — usufrutto, uso, abitazione, pensione o altra prestazione periodica — perché in tal caso la disposizione non vieta il matrimonio, ma delimita temporalmente un beneficio destinato a soddisfare esigenze connesse a quello stato personale. Il discrimine interpretativo è dunque tra pressione diretta a non sposarsi e attribuzione assistenziale destinata fisiologicamente a cessare con il matrimonio.

Ratio

Tutelare la libertà matrimoniale senza impedire disposizioni assistenziali temporalmente collegate al celibato o alla vedovanza.

Questioni interpretative

Occorre accertare la funzione concreta della clausola: una formulazione apparentemente assistenziale può essere illecita se, per struttura e intensità, è diretta in realtà a impedire le nozze.

Disposizioni collegate

Artt. 634, 638, 699 c.c.

Norme collegate

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