Art. 524 c.c.

Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 524 c.c.

COMMA 1 — TUTELA DEI CREDITORI DEL RINUNCIANTE Quando la rinuncia pregiudica i creditori, anche senza frode, essi possono essere autorizzati ad accettare in nome e luogo del debitore esclusivamente per soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei crediti. Non si realizza un ordinario acquisto dell’eredità da parte del rinunciante. COMMA 2 — PRESCRIZIONE Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinuncia.

Ratio

Regolare gli effetti della rinuncia e garantire conservazione e amministrazione dell’asse quando l’eredità rimane temporaneamente priva di un erede che l’abbia accettata.

Questioni interpretative

Occorre distinguere effetti retroattivi della rinuncia, tutela dei creditori, revoca e disciplina autonoma dell’eredità giacente.

Disposizioni collegate

Artt. 519, 521 e 2901 c.c.

Norme collegate

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