Art. 523 c.c.

Devoluzione nelle successioni testamentarie

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'art. 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'art. 677.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'art. 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'art. 677.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 523 c.c.

UNICO COMMA — DEVOLUZIONE TESTAMENTARIA La rinuncia nella successione testamentaria impone di verificare in sequenza l’eventuale sostituzione predisposta dal testatore, la rappresentazione e, in difetto, l’accrescimento ex art. 674 o la devoluzione agli eredi legittimi ex art. 677.

Ratio

Regolare gli effetti della rinuncia e garantire conservazione e amministrazione dell’asse quando l’eredità rimane temporaneamente priva di un erede che l’abbia accettata.

Questioni interpretative

Occorre distinguere effetti retroattivi della rinuncia, tutela dei creditori, revoca e disciplina autonoma dell’eredità giacente.

Disposizioni collegate

Artt. 467, 674 e 677 c.c.

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.