Art. 41 c.c.

Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo II — Delle persone giuridiche

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse. Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Responsabilità dei componenti del comitato e rappresentanza processuale

L’art. 41 disciplina il regime di responsabilità del comitato privo di personalità giuridica. I componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte, mentre i sottoscrittori sono tenuti soltanto a versare le oblazioni promesse. La norma distingue quindi nettamente tra chi organizza o gestisce il comitato e chi si limita a contribuire economicamente. Il comitato può inoltre stare in giudizio nella persona del presidente, così da consentire la tutela processuale dei rapporti riferibili all’organizzazione. Il regime di responsabilità si coordina con l’art. 40 c.c., che riguarda la conservazione e destinazione dei fondi raccolti.

Ratio

La ratio è tutelare i terzi che entrano in rapporto con un comitato privo di personalità giuridica, facendo gravare la responsabilità su chi ne assume la gestione.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano individuazione dei componenti responsabili, differenza tra organizzatori e sottoscrittori e ambito della rappresentanza processuale del presidente.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 39 e 40.

Fonti del commento

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.