Art. 40 c.c.

Responsabilità degli organizzatori

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo II — Delle persone giuridiche

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Dispositivo — testo vigente

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Responsabilità degli organizzatori e dei gestori dei fondi

L’art. 40 rende personalmente e solidalmente responsabili gli organizzatori e coloro che gestiscono i fondi raccolti dal comitato per la loro conservazione e destinazione allo scopo annunciato. La responsabilità protegge i sottoscrittori e i beneficiari della raccolta contro distrazioni, impieghi irregolari o cattiva gestione dei fondi. Il vincolo di destinazione rappresenta quindi il nucleo della disciplina. La solidarietà consente al danneggiato di rivolgersi a ciascuno dei responsabili nei limiti previsti dall’ordinamento, rafforzando l’effettività della tutela.

Ratio

La ratio è garantire che i fondi raccolti siano conservati e utilizzati esclusivamente per lo scopo pubblicamente dichiarato.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano individuazione dei soggetti responsabili, prova della gestione dei fondi e conseguenze della deviazione dallo scopo annunciato.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 39.

Fonti del commento

Norme collegate

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