Art. 39 c.c.

Comitati

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo II — Delle persone giuridiche

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Dispositivo — testo vigente

I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Comitati e raccolta di fondi per scopi determinati

L’art. 39 introduce la disciplina codicistica dei comitati, organizzazioni costituite per raccogliere fondi destinati a uno scopo annunciato, come soccorso, beneficenza, opere pubbliche, monumenti, esposizioni o iniziative analoghe. La norma ha carattere generale e lascia salve le leggi speciali. Il comitato si distingue dall’associazione perché l’elemento centrale è la raccolta e destinazione di mezzi patrimoniali verso uno scopo determinato. La disciplina successiva concentra l’attenzione sulla responsabilità di organizzatori e gestori dei fondi e sulla tutela dell’affidamento dei sottoscrittori.

Ratio

La ratio è fornire un quadro minimo di disciplina per iniziative collettive di raccolta fondi destinate a uno scopo specifico.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano qualificazione giuridica del comitato, differenza rispetto all’associazione e applicazione delle leggi speciali.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 40.

Fonti del commento

Norme collegate

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