Art. 38 c.c.

Obbligazioni

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo II — Delle persone giuridiche

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Dispositivo — testo vigente

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Responsabilità per le obbligazioni delle associazioni non riconosciute

L’art. 38 disciplina il regime patrimoniale delle obbligazioni assunte in nome delle associazioni non riconosciute. Il creditore può agire sul fondo comune, ma rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. La responsabilità personale non deriva dalla semplice qualità di associato o dalla titolarità astratta di una carica: è collegata all’attività negoziale concretamente svolta per l’ente. La regola compensa l’assenza di personalità giuridica e della piena autonomia patrimoniale. Nei rapporti esterni assume quindi importanza decisiva individuare chi abbia effettivamente posto in essere l’atto da cui nasce l’obbligazione.

Ratio

La ratio è tutelare i terzi che contrattano con un ente privo di autonomia patrimoniale perfetta, affiancando al fondo comune la garanzia personale di chi ha agito.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano individuazione delle persone responsabili, natura della responsabilità personale e prova dell’attività svolta in nome e per conto dell’associazione.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 36 e 37.

Fonti del commento

Norme collegate

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