Art. 37 c.c.

Fondo comune

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo II — Delle persone giuridiche

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Dispositivo — testo vigente

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Fondo comune dell’associazione non riconosciuta

L’art. 37 individua nel complesso dei contributi degli associati e dei beni acquistati con essi il fondo comune dell’associazione non riconosciuta. Durante la vita dell’associazione il singolo associato non può chiedere la divisione del fondo né pretendere una quota in caso di recesso. Il patrimonio è quindi destinato allo scopo associativo e sottratto alla disponibilità individuale dei partecipanti. Il fondo comune costituisce la principale garanzia patrimoniale dell’associazione verso i terzi, pur senza realizzare una separazione perfetta: per determinate obbligazioni opera infatti anche la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38.

Ratio

La ratio è garantire stabilità patrimoniale all’organizzazione e impedire che i singoli associati disgreghino il patrimonio destinato allo scopo comune.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano natura del fondo comune, effetti del recesso e rapporti con la responsabilità personale di chi agisce per l’associazione.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 36 e 38.

Fonti del commento

Norme collegate

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