Art. 42 c.c.

Diversa destinazione dei fondi

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo II — Delle persone giuridiche

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Destinazione dei fondi residui o inutilizzabili del comitato

L’art. 42 interviene quando i fondi raccolti dal comitato risultino insufficienti, quando lo scopo non sia più attuabile oppure quando, raggiunto lo scopo, residuino somme. Se la destinazione non è stata già disciplinata al momento della costituzione, provvede l’autorità governativa. La norma evita che i fondi raccolti restino privi di destinazione o siano utilizzati arbitrariamente. Il principio di fondo è la conservazione, per quanto possibile, della destinazione impressa dai sottoscrittori e dagli organizzatori allo scopo annunciato.

Ratio

La ratio è garantire che i fondi raccolti per uno scopo determinato restino vincolati a una destinazione coerente anche quando lo scopo originario non possa più essere integralmente perseguito.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano insufficienza dei fondi, impossibilità sopravvenuta dello scopo e criteri di devoluzione del residuo.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 39, 40 e 41.

Fonti del commento

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.