Art. 311 c.c.

Manifestazione del consenso

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età

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Dispositivo — testo vigente

Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente della corte di appello nel cui distretto l'adottante ha residenza. (1)(1)

L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. (2)(2)

Note

  1. (1)Ex comma 2 — abrogatoCOMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 GIUGNO 1967, N. 431 Testo previgente del comma 2: “L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico [2699] o per scrittura privata autenticata [2702, 2703”

    Testo previgente

    L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico [2699] o per scrittura privata autenticata [2702, 2703

  2. (2)Comma 2(14) AGGIORNAMENTO — comma 2La L. 5 giugno 1967, n. 431, ha disposto(con l'art. 3, comma 1)che "Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile, alla competenza della Corte d'appello è sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza. Per l'adozione di minorenni è competente il tribunale per i minorenni".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente della corte di appello nel cui distretto l'adottante ha residenza. (1) L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. (2)

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Manifestazione del consenso nell’adozione del maggiorenne

L’art. 311 disciplina la forma con cui adottante e adottando devono manifestare personalmente il consenso all’adozione. La personalità della dichiarazione evidenzia il carattere strettamente personale dell’atto adottivo. Gli assensi ulteriori previsti dagli artt. 296 e 297 possono invece essere prestati anche mediante procura speciale nelle forme indicate dalla legge. La competenza, storicamente riferita alla corte d’appello, è stata trasferita al tribunale dalla L. 431/1967.

Ratio

La ratio è garantire autenticità e consapevolezza del consenso dei protagonisti dell’adozione, distinguendolo dagli assensi accessori.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano personalità del consenso, procura speciale per gli assensi e competenza giudiziaria.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 296, 297 e 312.

Fonti del commento

Norme collegate

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