Art. 310 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184 Testo previgente dell’articolo: “Gli effetti dell'adozione cessano: 1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione; 2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante; 3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante.”

    Testo previgente

    Gli effetti dell'adozione cessano: 1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione; 2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante; 3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

Gli effetti dell'adozione cessano: 1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione; 2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante; 3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante.

Articolo abrogato dalla riforma dell’adozione.

Legge 4 maggio 1983, n. 184

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 310 abrogato: cessazione automatica degli effetti dell’adozione

L’art. 310 prevedeva ulteriori ipotesi di cessazione degli effetti dell’adozione, collegate al matrimonio tra adottante e adottato, alla legittimazione o al riconoscimento del figlio adottivo da parte dell’adottante. La disposizione apparteneva a un assetto normativo profondamente diverso dall’attuale ed è stata abrogata dalla L. 184/1983. Il testo conserva valore storico perché mostra la diversa configurazione degli effetti dell’adozione prima della riforma.

Ratio

La ratio originaria era far cessare il rapporto adottivo quando sopravvenisse un diverso e incompatibile rapporto familiare.

Questioni interpretative

La disposizione non è più vigente.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 305-309.

Fonti del commento

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.