Art. 309 c.c.

Decorrenza degli effetti della revoca

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età

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Dispositivo — testo vigente

Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.

Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca. Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Decorrenza degli effetti della revoca

L’art. 309 stabilisce che gli effetti dell’adozione cessano dal passaggio in giudicato della sentenza di revoca. Quando la revoca è pronunciata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante. La norma coordina quindi la cessazione dello status adottivo con le conseguenze patrimoniali e successorie della condotta che ha determinato la revoca.

Ratio

La ratio è assicurare certezza temporale alla cessazione degli effetti e impedire vantaggi successori derivanti da condotte gravemente illecite.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano momento di efficacia della revoca ed esclusione dalla successione.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 305, 306 e 304.

Fonti del commento

Norme collegate

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