Art. 308 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184 Testo previgente dell’articolo: “La revoca dell'adozione puo essere promossa dal pubblico ministero per ragioni di buon costume.”

    Testo previgente

    La revoca dell'adozione puo essere promossa dal pubblico ministero per ragioni di buon costume.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero per ragioni di buon costume.

Articolo abrogato dalla riforma dell’adozione.

Legge 4 maggio 1983, n. 184

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 308 abrogato: revoca per ragioni di buon costume

L’art. 308 attribuiva al pubblico ministero il potere di promuovere la revoca dell’adozione per ragioni di buon costume. La formula era ampia e indeterminata. La disposizione è stata abrogata dalla L. 184/1983. Oggi la revoca dell’adozione del maggiorenne resta ancorata alle ipotesi tipiche previste dagli artt. 305-307.

Ratio

La ratio originaria era consentire un controllo pubblicistico sul mantenimento del vincolo adottivo.

Questioni interpretative

La norma non è più vigente.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 305, 306 e 307.

Fonti del commento

Norme collegate

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