Art. 307 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età

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Dispositivo — testo vigente

Revoca per indegnità dell'adottante. Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Revoca per indegnità dell'adottante. Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Revoca per indegnità dell’adottante

L’art. 307 disciplina l’ipotesi speculare all’art. 306: quando i fatti di particolare gravità siano compiuti dall’adottante contro l’adottato o i suoi familiari stretti, la revoca può essere chiesta dall’adottato. La disposizione assicura reciprocità nella tutela contro condotte incompatibili con il rapporto adottivo.

Ratio

La ratio è proteggere l’adottato da condotte gravemente lesive provenienti dall’adottante.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano identità dei fatti rilevanti e legittimazione esclusiva dell’adottato.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 305 e 306.

Fonti del commento

Norme collegate

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