Art. 306 c.c.

Revoca per indegnità dell'adottato

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età

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Dispositivo — testo vigente

La revoca dell'adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.

Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

La revoca dell'adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni. Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Revoca per indegnità dell’adottato

L’art. 306 consente la revoca dell’adozione quando l’adottato compia fatti di eccezionale gravità contro l’adottante o i suoi familiari più stretti. La disposizione contempla l’attentato alla vita e determinati delitti gravi punibili con pena detentiva. Se l’adottante muore a causa dell’attentato, la domanda può essere proposta dai soggetti che sarebbero chiamati all’eredità in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti. La norma collega dunque la permanenza del rapporto adottivo a un minimo inderogabile di lealtà e sicurezza personale.

Ratio

La ratio è consentire lo scioglimento del vincolo adottivo in presenza di condotte gravemente incompatibili con il rapporto familiare.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano gravità del fatto, legittimazione alla domanda e riflessi successori.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 305, 307, 309 e 463.

Fonti del commento

Norme collegate

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