Art. 305 c.c.

Revoca dell'adozione

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età

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Dispositivo — testo vigente

L'adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Revoca dell’adozione: principio di tassatività

L’art. 305 stabilisce che l’adozione può essere revocata soltanto nei casi previsti dagli articoli successivi. La revoca costituisce quindi un rimedio eccezionale e tipico, non rimesso alla semplice volontà delle parti dopo che l’adozione è stata pronunciata. La norma tutela la stabilità del rapporto adottivo e impedisce che venga sciolto per ragioni diverse da quelle tassativamente previste.

Ratio

La ratio è garantire stabilità al rapporto adottivo limitando la revoca a ipotesi eccezionali definite dalla legge.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano tassatività delle cause e rapporto con gli artt. 306, 307 e 309.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 306, 307 e 309.

Fonti del commento

Norme collegate

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