Art. 249 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.

L'azione è imprescrittibile.

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo. L'azione è imprescrittibile. Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori. Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; le eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Reclamo dello stato di figlio: titolarità e imprescrittibilità

L’art. 249 attribuisce l’azione di reclamo dello stato di figlio esclusivamente al figlio e la dichiara imprescrittibile. La scelta legislativa riflette il carattere personalissimo del diritto all’identità familiare e alla corretta attribuzione dello status. La norma richiama le garanzie processuali previste dagli artt. 244, 245 e 247, imponendo inoltre la partecipazione di entrambi i genitori.

Ratio

La ratio è riconoscere al figlio una tutela permanente e personale del proprio status.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano natura personalissima dell’azione e rappresentanza del figlio incapace.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 2 e 30; codice civile artt. 239, 244, 245 e 247.

Fonti del commento

Norme collegate

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