Art. 247 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Legittimazione passiva. Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.

Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Legittimazione passiva. Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento. Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice. Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; le eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Litisconsorzio nel giudizio di disconoscimento

L’art. 247 stabilisce che presunto padre, madre e figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento. La presenza di tutti i soggetti direttamente incisi dalla decisione garantisce contraddittorio pieno e stabilità del giudicato sullo status. Per minori, interdetti, inabilitati o soggetti premorti la norma prevede la nomina di curatori o il coinvolgimento delle persone indicate dall’art. 246.

Ratio

La ratio è assicurare che la decisione sullo status sia resa con la partecipazione di tutti i soggetti direttamente interessati.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano integrazione del contraddittorio e rappresentanza processuale degli incapaci.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 244, 245 e 246.

Fonti del commento

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.