Art. 241 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Prova in giudizio Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo.. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 1Comma 1 — annotazione ufficialeCOMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 DA VERIFICARE — testo previgente non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Prova in giudizio Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo.. (1)

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; le eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Prova giudiziale della filiazione

L’art. 241 consente, quando manchino sia l’atto di nascita sia il possesso di stato, di provare la filiazione in giudizio con ogni mezzo. La disposizione completa il sistema probatorio delineato dagli artt. 236 e 237 c.c.: il documento di stato civile e il possesso di stato restano le vie ordinarie, ma la mancanza di entrambi non impedisce l’accertamento giudiziale della filiazione. L’ampiezza dei mezzi di prova risponde alla natura personale e fondamentale dello status.

Ratio

La ratio è evitare che la mancanza di documentazione o possesso di stato renda impossibile l’accertamento della filiazione.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano ammissibilità e valutazione delle prove, inclusa la prova biologica.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 2 e 30; codice civile artt. 236 e 237.

Fonti del commento

Norme collegate

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