Art. 242 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 Testo previgente dell’articolo: “Il principio di prova per iscritto [241, 2724 n. 1] risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti che sono impegnate nella controversia o da altra persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse nella controversia.”

    Testo previgente

    Il principio di prova per iscritto [241, 2724 n. 1] risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti che sono impegnate nella controversia o da altra persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse nella controversia.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti che sono impegnate nella controversia o da altra persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse nella controversia.

Articolo abrogato dalla riforma della filiazione.

D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 242 abrogato: principio di prova per iscritto

L’art. 242 disciplinava il principio di prova per iscritto nelle controversie di filiazione, indicando documenti familiari, registri, carte private e altri atti provenienti da soggetti interessati. La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 154/2013, che ha riformato organicamente le azioni di stato e la prova della filiazione. Il testo conserva valore storico e documenta un sistema probatorio più formalizzato rispetto all’attuale apertura alla prova con ogni mezzo.

Ratio

La ratio originaria era individuare fonti documentali idonee ad avviare la prova dello status.

Questioni interpretative

La norma non è più vigente e va letta in collegamento con l’attuale art. 241 c.c.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 241.

Fonti del commento

Norme collegate

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