Art. 243 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 Testo previgente dell’articolo: “La prova contraria può darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il reclamante [249] non è figlio della donna che egli pretende di avere per madre [231 ss. c.c.], oppure che non è figlio del marito della madre, quando risulta provata la maternità.”

    Testo previgente

    La prova contraria può darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il reclamante [249] non è figlio della donna che egli pretende di avere per madre [231 ss. c.c.], oppure che non è figlio del marito della madre, quando risulta provata la maternità.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

La prova contraria può darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il reclamante non è figlio della donna che egli pretende di avere per madre, oppure che non è figlio del marito della madre, quando risulta provata la maternità.

Articolo abrogato dalla riforma della filiazione.

D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 243 abrogato: prova contraria nella filiazione

L’art. 243 consentiva la prova contraria con ogni mezzo per dimostrare l’inesistenza della maternità o della paternità dedotta dal reclamante. La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 154/2013 nell’ambito della riforma unitaria della filiazione. Il suo contenuto storico mostra l’attenzione del sistema alla verità dello status, oggi perseguita attraverso la disciplina vigente delle azioni di stato e della prova giudiziale.

Ratio

La ratio originaria era consentire il pieno contraddittorio probatorio nelle azioni di reclamo.

Questioni interpretative

La norma ha oggi esclusivo valore storico.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 239, 241 e 249.

Fonti del commento

Norme collegate

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