Art. 225 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente dell’articolo: “La comunione si scioglie per la morte o per la dichiarazione di assenza di uno dei coniugi, per la separazione personale e per la separazione giudiziale dei beni.”

    Testo previgente

    La comunione si scioglie per la morte o per la dichiarazione di assenza di uno dei coniugi, per la separazione personale e per la separazione giudiziale dei beni.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

La comunione si scioglie per la morte o per la dichiarazione di assenza di uno dei coniugi, per la separazione personale e per la separazione giudiziale dei beni.

Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia.

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 225 abrogato: cause di scioglimento della comunione

L’art. 225 indicava le cause di scioglimento della comunione nel sistema previgente: morte o assenza, separazione personale e separazione giudiziale dei beni. La disposizione è stata abrogata dalla L. 151/1975. L’attuale art. 191 contiene una disciplina più ampia e aggiornata delle cause e del momento dello scioglimento.

Ratio

La ratio originaria era individuare gli eventi che determinavano la cessazione del regime comune.

Questioni interpretative

La norma ha oggi valore storico ed è sostituita sistematicamente dall’art. 191 c.c.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 191.

Fonti del commento

Norme collegate

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