Art. 224 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente dell’articolo: “I beni della comunione rispondono anche di tutte le obbligazioni del marito successive alla costituzione della comunione, e di quelle contratte dalla moglie nello stesso periodo ai sensi dell'articolo precedente. Non rispondono, invece, delle obbligazioni, sia del marito, sia della moglie, anteriori alla costituzione della comunione, restando ai creditori la facoltà di agire sui beni del loro debitore, anche se il godimento di essi è stato conferito nella comunione.”

    Testo previgente

    I beni della comunione rispondono anche di tutte le obbligazioni del marito successive alla costituzione della comunione, e di quelle contratte dalla moglie nello stesso periodo ai sensi dell'articolo precedente. Non rispondono, invece, delle obbligazioni, sia del marito, sia della moglie, anteriori alla costituzione della comunione, restando ai creditori la facoltà di agire sui beni del loro debitore, anche se il godimento di essi è stato conferito nella comunione.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

I beni della comunione rispondono anche di tutte le obbligazioni del marito successive alla costituzione della comunione, e di quelle contratte dalla moglie nello stesso periodo ai sensi dell'articolo precedente. Non rispondono, invece, delle obbligazioni, sia del marito, sia della moglie, anteriori alla costituzione della comunione, restando ai creditori la facoltà di agire sui beni del loro debitore, anche se il godimento di essi è stato conferito nella comunione.

Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia.

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 224 abrogato: responsabilità per le obbligazioni dei coniugi

L’art. 224 regolava la responsabilità dei beni comuni per le obbligazioni dei coniugi nel sistema anteriore alla riforma del 1975. La norma distingueva tra debiti sorti dopo la costituzione della comunione e debiti anteriori, riconoscendo ai creditori personali la possibilità di agire sui beni del proprio debitore. La disciplina vigente è oggi articolata negli artt. 186-190 c.c., che distinguono debiti della comunione e responsabilità sussidiarie.

Ratio

La ratio originaria era separare il passivo della comunione dalle obbligazioni personali anteriori dei coniugi.

Questioni interpretative

Il testo ha valore storico; per i rapporti attuali occorre applicare gli artt. 186-190 c.c.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 186, 187, 189 e 190.

Fonti del commento

Norme collegate

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