Art. 226 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente dell’articolo: “La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata nel caso di inabilitazione del marito o di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari del marito mette in pericolo gli interessi della moglie o il marito non provvede a un congruo mantenimento della famiglia. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 204 e 205. La separazione stragiudiziale è nulla.”

    Testo previgente

    La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata nel caso di inabilitazione del marito o di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari del marito mette in pericolo gli interessi della moglie o il marito non provvede a un congruo mantenimento della famiglia. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 204 e 205. La separazione stragiudiziale è nulla.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata nel caso di inabilitazione del marito o di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari del marito mette in pericolo gli interessi della moglie o il marito non provvede a un congruo mantenimento della famiglia. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 204 e 205. La separazione stragiudiziale è nulla.

Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia.

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 226 abrogato: separazione giudiziale dei beni

L’art. 226 disciplinava la separazione giudiziale dei beni nel modello anteriore alla riforma del 1975. La norma era costruita prevalentemente sulla cattiva amministrazione o sulla situazione economica del marito e richiamava disposizioni del sistema dotale. La disciplina attuale, contenuta nell’art. 193 c.c., è formulata in termini paritari e tutela gli interessi di entrambi i coniugi, della comunione e della famiglia.

Ratio

La ratio originaria era proteggere la moglie e il patrimonio familiare dalla cattiva gestione del marito.

Questioni interpretative

Il confronto con l’art. 193 mostra il passaggio a una disciplina neutra rispetto al sesso dei coniugi.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 3 e 29; codice civile art. 193.

Fonti del commento

Norme collegate

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