Il caso: il cane guida non è un animale come gli altri
Impedire a una persona non vedente o ipovedente di accedere a un luogo insieme al proprio cane guida non può essere valutato come un ordinario divieto di ingresso agli animali. Il cane guida è un ausilio essenziale alla mobilità e all’autonomia personale: per questo l’ordinamento gli riconosce una disciplina specifica e collega l’accessibilità ai principi di uguaglianza sostanziale e non discriminazione.
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Il punto è stato chiarito dalla Cassazione civile, sez. III, ordinanza 5 aprile 2023 n. 9384. La controversia riguardava un divieto di accesso ai cani guida sulle scale mobili. La Corte ha qualificato il divieto come discriminatorio perché, pur presentandosi come regola relativa agli animali, colpiva in modo specifico le persone che dipendono dal cane guida per potersi muovere.
La tutela contro la discriminazione
Il quadro normativo comprende la legge 1 marzo 2006 n. 67, che offre tutela giudiziaria alle persone con disabilità vittime di discriminazioni. La discriminazione può essere diretta, quando la persona riceve un trattamento meno favorevole per ragioni connesse alla disabilità, oppure indiretta, quando una regola apparentemente neutra produce uno svantaggio particolare. Il principio trova fondamento anche nell’art. 3 Cost., che impone non soltanto uguaglianza formale ma anche la rimozione degli ostacoli che limitano di fatto libertà ed eguaglianza.
La tutela non riguarda soltanto edifici pubblici. Il problema può presentarsi in esercizi commerciali, strutture ricettive, mezzi di trasporto, uffici, aree aperte al pubblico e altri luoghi nei quali il divieto determini una concreta limitazione dell’autonomia della persona.
La legge sul cane guida
La legge 14 febbraio 1974 n. 37 riconosce alla persona non vedente accompagnata dal proprio cane guida il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico e ai mezzi di trasporto pubblico. La disciplina è stata successivamente rafforzata e non può essere neutralizzata da regolamenti interni che trattino il cane guida alla stregua di un animale da compagnia.
Per il gestore, quindi, la presenza di una regola generale “vietato l’ingresso ai cani” non è sufficiente. Deve essere verificata l’eccezione imposta dalla legge per i cani guida e devono essere adottate modalità organizzative che consentano alla persona di fruire effettivamente del servizio.
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Cassazione 9384/2023: il principio
Nell’ordinanza n. 9384/2023 la Cassazione ha valorizzato il fatto che il divieto di accesso alle scale mobili con il cane guida incidesse direttamente sulla possibilità della persona non vedente di utilizzare il mezzo. La discriminazione non dipende dalla volontà soggettiva di emarginare, ma dall’effetto concreto della misura. È questo un passaggio essenziale: anche una regola formulata in termini generali può essere illecita quando sacrifica senza adeguata giustificazione l’accessibilità.
Sicurezza e accomodamenti ragionevoli
Esigenze reali di sicurezza possono richiedere modalità particolari di fruizione, ma non giustificano automaticamente l’esclusione. Occorre verificare se esistano soluzioni alternative idonee a garantire contemporaneamente sicurezza e accesso. Il criterio deve essere proporzionato e concretamente riferito al rischio, evitando divieti assoluti adottati per mera comodità organizzativa.
Quali rimedi sono possibili
La persona discriminata può chiedere la cessazione della condotta e la rimozione dei suoi effetti secondo gli strumenti previsti dalla legge n. 67/2006. Quando ricorrono i presupposti può inoltre essere domandato il risarcimento del danno. Sul piano generale l’art. 2043 c.c. richiede danno ingiusto, condotta, nesso causale e imputabilità; la tutela antidiscriminatoria, tuttavia, possiede una propria struttura e non va ridotta a una comune azione aquiliana.
Il diritto di agire in giudizio è protetto dall’art. 24 Cost.. Nei casi concreti sono importanti fotografie dei cartelli, comunicazioni del gestore, testimonianze, eventuali regolamenti e ogni elemento che documenti il rifiuto o la limitazione subita.
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