Il principio della Corte d’Appello di Catania
La sentenza n. 444/2026 conferma che l’iscrizione alla Gestione Commercianti non discende automaticamente dalla duplice qualità di socio unico e amministratore. Occorre accertare la partecipazione personale e diretta all’attività operativa dell’impresa, con carattere abituale e prevalente.
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Attività amministrativa e attività commerciale sono diverse
La gestione societaria comprende decisioni, rappresentanza, rapporti istituzionali e attività tipiche dell’organo amministrativo. Il lavoro commerciale, invece, riguarda l’esecuzione concreta dell’oggetto dell’impresa. Solo quest’ultimo, se svolto personalmente e in modo prevalente, può fondare l’iscrizione alla Gestione Commercianti.
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Il giudizio di prevalenza viene dopo
Prima di confrontare quale attività sia prevalente tra amministrazione e lavoro aziendale occorre dimostrare che il socio svolga davvero attività operativa. Se questo presupposto manca, il giudizio comparativo sulla prevalenza non può neppure iniziare.
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