La cancellazione dagli elenchi agricoli
La Corte d’Appello di Palermo, sentenza n. 448/2026, affronta il tema della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e della decorrenza del termine per agire in giudizio. La decadenza non può essere collegata a un mero disconoscimento interno del rapporto se manca la prova della conoscenza del provvedimento definitivo di cancellazione.
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Quando decorre il termine
Il termine decadenziale decorre dalla notifica o dalla conoscenza del provvedimento definitivo. Questo significa che, in giudizio, assume grande importanza la prova della comunicazione effettiva del provvedimento al lavoratore o della sua regolare pubblicazione secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.
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Onere della prova del rapporto
Se l’INPS contesta l’esistenza del rapporto agricolo, viene meno la particolare agevolazione probatoria collegata all’iscrizione negli elenchi. Il lavoratore deve allora dimostrare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto con elementi concreti: buste paga, testimonianze, turni, direttive ricevute, presenza sul luogo di lavoro e ogni altro dato coerente con una prestazione subordinata.
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