Con la sentenza n. 1296/2025 del 25 novembre 2025, il Tribunale di Bergamo ha accolto un ricorso congiunto di separazione personale presentato dai coniugi ai sensi dell’art. 473-bis.51 c.p.c., omologando gli accordi raggiunti tra le parti.
Il caso: una separazione proposta con ricorso congiunto
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I coniugi avevano contratto matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni e dalla loro unione erano nati due figli. Nel procedimento entrambi, tramite i rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare e hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
Il controllo del Tribunale sugli accordi
Anche quando la separazione è consensuale, l’accordo dei coniugi viene sottoposto al controllo del Tribunale. Nel caso esaminato, il Collegio ha preso atto del parere favorevole del Pubblico Ministero e ha verificato che le condizioni concordate non fossero in contrasto con l’interesse superiore della prole né con norme imperative.
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Accertata la conformità degli accordi a questi criteri, il Tribunale ha ritenuto sussistenti le condizioni per dichiarare la separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso.
La tutela dei figli minori
La presenza di figli minori rende centrale la verifica della loro tutela. La sentenza evidenzia che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appariva conforme all’interesse attuale dei figli minori.
Proprio per questa ragione il Tribunale ha ritenuto manifestamente superfluo procedere all’ascolto della prole minorenne ai sensi dell’art. 473-bis.4 c.p.c.
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