Con la sentenza n. 1296/2025 del 25 novembre 2025, il Tribunale di Bergamo ha accolto un ricorso congiunto di separazione personale presentato dai coniugi ai sensi dell’art. 473-bis.51 c.p.c., omologando gli accordi raggiunti tra le parti.
Il caso: una separazione proposta con ricorso congiunto
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I coniugi avevano contratto matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni e dalla loro unione erano nati due figli. Nel procedimento entrambi, tramite i rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare e hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
Il controllo del Tribunale sugli accordi
Anche quando la separazione è consensuale, l’accordo dei coniugi viene sottoposto al controllo del Tribunale. Nel caso esaminato, il Collegio ha preso atto del parere favorevole del Pubblico Ministero e ha verificato che le condizioni concordate non fossero in contrasto con l’interesse superiore della prole né con norme imperative.
Accertata la conformità degli accordi a questi criteri, il Tribunale ha ritenuto sussistenti le condizioni per dichiarare la separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso.
La tutela dei figli minori
La presenza di figli minori rende centrale la verifica della loro tutela. La sentenza evidenzia che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appariva conforme all’interesse attuale dei figli minori.
Proprio per questa ragione il Tribunale ha ritenuto manifestamente superfluo procedere all’ascolto della prole minorenne ai sensi dell’art. 473-bis.4 c.p.c.
Cosa significa omologazione degli accordi di separazione
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Con l’omologazione il Tribunale recepisce gli accordi raggiunti dai coniugi e li rende efficaci a tutti gli effetti di legge, dopo averne verificato la compatibilità con la normativa e, quando vi sono figli minori, con il loro superiore interesse.
Nel testo della sentenza pubblicata non sono riportate nel dettaglio le singole condizioni concordate dai coniugi: il provvedimento le richiama integralmente facendo riferimento al ricorso congiunto.
Le spese del procedimento
Poiché si trattava di una procedura congiunta e le spese processuali erano state anticipate dagli stessi ricorrenti, il Tribunale non ha disposto nulla in ordine alle spese.
La decisione del Tribunale di Bergamo
Il Tribunale di Bergamo ha quindi omologato gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi alle condizioni indicate nel ricorso, disponendo inoltre gli adempimenti presso l’ufficiale di stato civile dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Perché questa sentenza è utile
La decisione mostra in modo chiaro la funzione del giudice nella separazione congiunta: l’accordo dei coniugi costituisce la base del procedimento, ma l’omologazione richiede comunque un controllo sulla conformità alla legge e, in presenza di figli minori, sulla tutela del loro interesse.
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