Il caso esaminato dal Tribunale di Bari
Con la sentenza n. 4390/2025 del 1° dicembre 2025, il Tribunale di Bari ha affrontato una vicenda familiare caratterizzata dal progressivo e prolungato allontanamento del marito dalla moglie e dai figli, con particolare riferimento al rapporto con il figlio minore.
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La moglie aveva chiesto la separazione personale con addebito al coniuge, sostenendo che quest’ultimo avesse abbandonato da circa due anni la casa familiare, si fosse sostanzialmente reso irreperibile e non partecipasse né economicamente né personalmente alla vita del figlio minore. Il resistente, pur ritualmente citato, non si era costituito in giudizio.
Quando può essere pronunciato l’addebito della separazione
Nella vicenda hanno assunto particolare rilevanza anche le relazioni dei servizi sociali, che seguivano il nucleo familiare da tempo. Dalla documentazione emergeva che la madre fosse sostanzialmente l’unico genitore ad occuparsi stabilmente del figlio minore e che sostenesse la famiglia attraverso lavori precari e con l’aiuto della propria rete familiare.
Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto determinante la condotta del marito, divenuto di fatto irreperibile e non contattabile, e soprattutto il protratto mancato adempimento dei propri obblighi familiari e genitoriali. Secondo il Collegio, tale comportamento era direttamente collegato alla frattura del rapporto coniugale.La relazione riportata in sentenza evidenzia che il padre aveva confermato di non vedere il figlio da anni e che non aveva poi dato seguito ai contatti concordati con i servizi.
Dall’affidamento condiviso all’affidamento esclusivo
In una prima fase del procedimento il figlio minore era stato affidato ad entrambi i genitori in forma condivisa, con collocamento prevalente presso la madre. Nel corso del giudizio, tuttavia, il quadro emerso dalle relazioni sociali ha portato il Tribunale ad una valutazione differente.
Il Collegio ha ritenuto che il totale disinteresse del padre e la sua assenza rispetto ai doveri genitoriali rendessero l’affidamento esclusivo alla madre il regime più adeguato alle esigenze del minore e quello maggiormente idoneo a garantirgli stabilità.La sentenza dispone infatti l’affidamento esclusivo del minore alla madre proprio alla luce del totale disinteresse paterno.
Gli incontri con il padre
Il Tribunale non ha escluso in via definitiva la possibilità di una ripresa del rapporto tra padre e figlio, ma ha subordinato gli eventuali incontri ad un percorso graduale e controllato.
Qualora il padre manifesti in futuro l’intenzione di incontrare il figlio, i servizi sociali dovranno predisporre un calendario finalizzato a consentire una progressiva riattivazione del rapporto, anche attraverso incontri assistiti, fino a quando gli operatori non ritengano possibile una diversa regolamentazione.Questo meccanismo graduale è espressamente previsto nella parte motiva della decisione.
Casa familiare e assegno unico
Il Tribunale ha confermato l’assegnazione della casa familiare alla madre, quale genitore presso il quale il figlio minore continuava a vivere stabilmente. Alla stessa è stato inoltre riconosciuto in via esclusiva il diritto alla percezione dell’assegno unico universale.La casa familiare e l’assegno unico vengono entrambi attribuiti alla madre collocataria.
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Mantenimento del figlio e della moglie
Il Tribunale ha posto a carico del marito un contributo complessivo di 500 euro mensili, di cui 300 euro destinati al mantenimento del figlio minore e 200 euro quale assegno di mantenimento in favore della moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie e all’aggiornamento previsto.La misura viene confermata anche nel dispositivo finale della sentenza.
Le misure di sostegno per il minore
La decisione non si limita a disciplinare i rapporti economici e l’affidamento. Alla luce delle difficoltà emerse sul piano scolastico, comportamentale e personale del minore, il Tribunale ha disposto specifici interventi di sostegno.
Tra questi figurano l’inserimento del minore in un contesto educativo con supporto nello svolgimento dei compiti, l’avvio di un percorso psicologico ed eventualmente psichiatrico, l’attivazione di servizi educativi domiciliari e il monitoraggio continuativo del nucleo familiare.
Perché questa sentenza è importante
La sentenza del Tribunale di Bari mostra come il disinteresse di un genitore non venga valutato soltanto sotto il profilo affettivo, ma possa produrre conseguenze concrete sia nella regolazione della separazione sia nelle decisioni relative ai figli.
Un’assenza prolungata, accompagnata dal mancato rispetto degli obblighi economici e dalla sostanziale indisponibilità ad assumere responsabilità genitoriali, può concorrere alla pronuncia di addebito e può rendere l’affidamento esclusivo all’altro genitore la soluzione ritenuta maggiormente conforme all’interesse del minore.
Cosa valutare in situazioni simili
Ogni separazione deve essere esaminata sulla base delle circostanze concrete. Quando uno dei due genitori si allontana dalla famiglia o interrompe stabilmente i rapporti con i figli, diventa importante documentare non soltanto l’assenza, ma anche le conseguenze che tale comportamento produce sulla vita familiare e sul benessere dei minori.
Possono assumere rilievo, a seconda del caso, le comunicazioni tra i genitori, i mancati versamenti, le relazioni scolastiche, gli interventi dei servizi sociali e qualsiasi elemento utile a ricostruire concretamente l’effettivo esercizio delle responsabilità genitoriali.
La decisione
Con la sentenza n. 4390/2025, il Tribunale di Bari ha pronunciato la separazione con addebito al marito, disposto l’affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, assegnato a quest’ultima la casa familiare e l’assegno unico, regolato in maniera graduale gli eventuali futuri incontri padre-figlio e confermato gli obblighi economici di mantenimento.
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