Quando una prestazione periodica viene sospesa da un provvedimento amministrativo, attendere una legge più favorevole prima di agire può costare caro. La Corte d''Appello di Palermo, con la sentenza n. 453/2026 del 17 marzo 2026, ribadisce che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere legalmente, non da quando diventa più agevole ottenerne il riconoscimento.
Il caso
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Un gruppo di persone inserite in un elenco speciale denominato Emergenza Palermo veniva escluso dal bacino con provvedimento dell''Assessorato competente. Gli interessati chiedevano la declaratoria di illegittimità dell''esclusione e la condanna dell''amministrazione al pagamento degli assegni assistenziali maturati dall''esclusione fino al successivo reinserimento, avvenuto dopo l''entrata in vigore di una nuova legge regionale.
Il Tribunale di Palermo accoglieva parzialmente le domande, riconoscendo gli assegni maturati dal 18 gennaio 2017 fino al reinserimento e dichiarando prescritti i crediti anteriori. Rigettava inoltre il ricorso per alcuni ricorrenti che avevano commesso reati dopo l''entrata in vigore della legge regionale che prevede la perdita dei benefici in caso di responsabilità per azioni contrarie all''ordine pubblico, al patrimonio o alle persone.
Primo motivo: da quando decorre la prescrizione
Gli appellanti sostenevano che il diritto al reinserimento e agli assegni fosse sorto solo con la legge regionale n. 8/2017 e che, prima di allora, la prescrizione non potesse decorrere.
La Corte ha respinto l''argomento richiamando la costante giurisprudenza di legittimità: la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere legalmente, non da una mera impossibilità di fatto di agire. Gli interessati avrebbero potuto impugnare il decreto di esclusione già alla sua comunicazione, eccependo l''inoperatività della disposizione per condotte illecite anteriori all''entrata in vigore della legge regionale n. 9/2013, in forza del principio di irretroattività.
Trattandosi di prestazione periodica, la prescrizione decorre dalla maturazione dei singoli ratei: correttamente il Tribunale aveva dichiarato prescritti quelli maturati oltre il quinquennio a ritroso dal primo atto interruttivo, coincidente con la notifica del ricorso di primo grado.
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Secondo motivo: reati commessi dopo l''esclusione
Alcuni appellanti sostenevano che le condotte illecite successive potessero determinare una nuova esclusione, ma non sanare l''illegittimità di quella originaria. La Corte ha ritenuto il motivo in parte fondato, senza però riformare la decisione.
Il diritto al risarcimento presuppone infatti l''illegittimità dell''esclusione, a sua volta legata alla permanenza dei requisiti di inclusione. Poiché quei ricorrenti si erano resi responsabili di reati nel periodo successivo all''esclusione e prima del reinserimento, la perdurante estromissione ha perso il carattere di illegittimità dalla data di commissione dei fatti. In ogni caso, i ratei corrispondenti si collocavano in un periodo anteriore al 18 gennaio 2017 e risultavano quindi prescritti.
Diversa la posizione di un appellante per il quale non risultavano condanne per condotte successive al 2013.
Perché questa decisione è utile
La sentenza mette in evidenza un errore frequente: rinviare l''iniziativa giudiziaria confidando in un futuro intervento normativo. Per le prestazioni periodiche ogni rateo ha una propria prescrizione, e solo un atto interruttivo formale (diffida o ricorso) blocca la perdita progressiva del credito.
Chi si trova di fronte a un provvedimento di esclusione da un elenco o da un beneficio dovrebbe quindi verificare subito la data di comunicazione, i termini di impugnazione e la possibilità di inviare un atto interruttivo, senza attendere l''esito di riforme annunciate.
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