IL CASO ESAMINATO
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 513/2026 del 10 febbraio 2026, ha affrontato il tema della prova del lavoro svolto prima della formale assunzione. Il principio richiamato dalla decisione è particolarmente utile nella pratica: chi sostiene di avere lavorato in un periodo precedente alla regolarizzazione del rapporto deve dimostrare sia l’esistenza della prestazione sia, quando rilevante, l’orario concretamente svolto. Non basta quindi una ricostruzione generica del rapporto.
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IL PRINCIPIO AFFERMATO DAL GIUDICE
La pronuncia valorizza precisione, attendibilità e coerenza degli elementi istruttori. Testimonianze generiche, contraddittorie, de relato o incompatibili con la documentazione disponibile non sono sufficienti, da sole, a dimostrare i fatti allegati. Il giudice deve verificare se le dichiarazioni consentano davvero di ricostruire quando, dove e con quali modalità la prestazione sia stata svolta.
PERCHÉ LA SENTENZA È IMPORTANTE
Il valore della decisione non sta soltanto nella soluzione del singolo caso, ma nel metodo probatorio che propone. Nei giudizi di lavoro occorre distinguere ciò che viene semplicemente affermato da ciò che può essere dimostrato. Contratto, buste paga, messaggi, turni, e-mail, accessi ai locali, ordini di servizio, pagamenti e testimonianze devono essere letti insieme, verificandone la compatibilità reciproca.
TESTIMONIANZE GENERICHE: PERCHÉ POSSONO NON BASTARE
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Una testimonianza è utile quando descrive fatti direttamente percepiti e sufficientemente determinati. Dire che una persona ‘lavorava lì’ può essere molto meno significativo che indicare giorni, orari, mansioni, presenza sul posto e modalità con cui venivano impartite le direttive. Più la dichiarazione è vaga, più aumenta il rischio che non sia idonea a sostenere una domanda economica o una ricostruzione dettagliata del rapporto.
IL RAPPORTO TRA PROVA TESTIMONIALE E DOCUMENTI
Le testimonianze non vengono valutate nel vuoto. Devono confrontarsi con i documenti. Se una dichiarazione è incompatibile con e-mail, turni, registrazioni di accesso o altra documentazione, il giudice deve tenerne conto. Al contrario, più fonti convergenti possono rafforzarsi reciprocamente. Per questo la preparazione del fascicolo deve precedere l’avvio della causa e non essere lasciata alla sola fase istruttoria.
L’ONERE DELLA PROVA NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO
La parte che fa valere un diritto deve individuare i fatti costitutivi della propria domanda e offrire elementi idonei a provarli. Nel caso del lavoro svolto prima dell’assunzione formale, ciò significa ricostruire il periodo, le mansioni, l’inserimento nell’organizzazione e, quando richiesto dalla domanda, l’orario. Una domanda anche giuridicamente plausibile può indebolirsi se la prova resta indeterminata.
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