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Diritto di famiglia · 25 min · 19 ottobre 2026

Padre assente e mantenimento non pagato: quando il giudice dispone l’affidamento esclusivo alla madre

Corte d'Appello di Torino n. 1470/2026: disinteresse del genitore, contumacia e pregiudizio del minore

Il padre non frequenta la figlia e non versa il mantenimento: la Corte d'Appello di Torino riconosce l'affidamento esclusivo alla madre.

Padre assente e mantenimento non pagato: quando il giudice dispone l’affidamento esclusivo alla madre

Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 1470 del 23 settembre 2026, R.G. 1623/2025. Affidamento esclusivo, disinteresse genitoriale, mancato mantenimento e tutela dell'interesse concreto del minore: un commento approfondito all'articolo 337-quater del codice civile e ai profili processuali della decisione.

La vicenda processuale

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La controversia nasce da una relazione non matrimoniale e riguarda una figlia minore. Un precedente provvedimento aveva regolato l'affidamento condiviso, la collocazione prevalente presso la madre, le frequentazioni paterne e il mantenimento. La madre ha successivamente chiesto di modificare l'assetto perché il padre aveva interrotto le frequentazioni e non contribuiva regolarmente alle esigenze della figlia. Il Tribunale, pur fissando il contributo paterno in 400 euro mensili oltre rivalutazione e metà delle spese straordinarie, aveva conservato l'affidamento condiviso senza una specifica motivazione su questo punto. La madre ha impugnato la decisione, chiedendo una valutazione effettiva del disinteresse genitoriale. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 1470 del 23 settembre 2026, ha accolto la censura sull'affidamento e disposto quello esclusivo alla madre, mantenendo le altre statuizioni non validamente impugnate.

Il principio dell'interesse superiore del minore

L'interesse del minore non è una formula astratta che possa essere utilizzata senza un'analisi dei fatti. Esso richiede di verificare quali modalità di esercizio della responsabilità genitoriale garantiscano concretamente continuità, protezione e decisioni tempestive. Il giudice deve considerare la situazione attuale del figlio, il comportamento di entrambi i genitori, la loro capacità di collaborare e l'eventuale rischio che un modello formalmente condiviso determini ritardi o blocchi decisionali. La sentenza torinese è significativa perché non equipara il diritto alla bigenitorialità all'obbligo di conservare un affidamento condiviso puramente nominale. Quando uno dei genitori risulta sostanzialmente estraneo alla vita del figlio, il coinvolgimento formale nelle decisioni può diventare contrario alle esigenze di quest'ultimo. La valutazione deve restare individualizzata e non può fondarsi su stereotipi relativi al ruolo materno o paterno.

Affidamento condiviso come regola generale

L'articolo 337-ter del codice civile esprime la preferenza legislativa per il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con entrambi i genitori. La regola dell'affidamento condiviso è funzionale alla responsabilità comune, non alla parità matematica dei tempi di permanenza né alla necessità di imporre ogni decisione a un genitore assente. Il principio di bigenitorialità protegge anzitutto il diritto del figlio, e non un potere astratto dei genitori. Quando il rapporto con uno dei due è compromesso, occorre distinguere tra difficoltà superabili e situazioni nelle quali la condivisione delle decisioni può recare un pregiudizio concreto. La preferenza normativa per il condiviso non esonera il giudice dall'esaminare fatti sopravvenuti e documentati. Il caso deciso a Torino mostra come la regola generale debba essere applicata alla situazione reale della minore, non riprodotta automaticamente da precedenti provvedimenti.

L'articolo 337-quater del codice civile

L'articolo 337-quater consente l'affidamento a uno solo dei genitori quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. La decisione deve essere motivata, perché costituisce una deroga alla regola del condiviso. Il parametro non è la mera conflittualità tra gli adulti e neppure una valutazione morale delle loro scelte personali: il giudice deve individuare un pregiudizio per il figlio. Il disinteresse protratto può assumere rilievo quando rende impossibile un esercizio effettivo della responsabilità genitoriale e lascia l'altro genitore solo nella gestione delle esigenze quotidiane. È importante distinguere l'affidamento esclusivo dalla decadenza dalla responsabilità genitoriale, che risponde a presupposti diversi. La Corte torinese ha applicato la disposizione sulla base di un insieme di circostanze convergenti, senza trasformare l'inadempimento economico in un automatismo espulsivo.

Il disinteresse affettivo e relazionale

La mancata frequentazione del figlio è un elemento che richiede una ricostruzione attenta. Non basta allegare genericamente che il genitore sia assente: occorre precisare da quando siano cessati i rapporti, quali occasioni di incontro siano state disattese, se vi siano state comunicazioni e quali iniziative siano state intraprese per mantenere il legame. Nel caso torinese la madre ha riferito l'assenza di rapporti regolari sin dal 2024. La Corte ha considerato questa situazione insieme agli altri elementi documentali e processuali. L'assenza prolungata può incidere sulla possibilità di condividere scelte scolastiche, sanitarie ed educative, specialmente quando il genitore non risponde o non partecipa. Non si tratta di punire la distanza emotiva, ma di evitare che il figlio sopporti le conseguenze pratiche dell'inerzia. Anche le cause dell'interruzione dei rapporti devono essere valutate, quando siano dedotte e provate.

L'inadempimento dell'obbligo di mantenimento

L'obbligo di mantenimento dei figli deriva dalla responsabilità genitoriale e non dipende dalla frequenza delle visite. Il mancato pagamento dell'assegno può rappresentare un indice di disimpegno, ma deve essere esaminato nella sua concreta consistenza: durata, importi, eventuali pagamenti parziali, capacità economica e ragioni dell'inadempimento. Nel caso di Torino la madre aveva documentato un procedimento esecutivo per il recupero delle somme, comprendente un pignoramento presso terzi del dicembre 2024 e un'ordinanza di assegnazione dell'aprile 2025. Aveva inoltre prodotto una denuncia o querela del 17 agosto 2026. La Corte ha valutato queste circostanze non come prova automatica di responsabilità penale, ma come elementi della vicenda familiare. L'inadempimento economico si è sommato all'assenza relazionale, rafforzando il giudizio sull'estraneità del padre alla vita della figlia.

L'importanza delle prove documentali

Una domanda di affidamento esclusivo richiede allegazioni circostanziate e prove pertinenti. Sono utili i precedenti provvedimenti giudiziari, gli estratti dei pagamenti, le iniziative esecutive, la corrispondenza sulle esigenze scolastiche e sanitarie e la documentazione delle occasioni di frequentazione mancate. I documenti devono essere ordinati cronologicamente e collegati al pregiudizio concretamente dedotto. La prova dell'inadempimento non deve essere confusa con quella dell'impossibilità di esercitare la responsabilità genitoriale congiunta: si tratta di aspetti diversi, che possono rafforzarsi reciprocamente. Nella controversia torinese gli atti esecutivi e la documentazione successiva hanno consentito alla Corte di valutare un disimpegno persistente. Una difesa efficace non si limita a descrivere un genitore come assente, ma spiega in che modo tale assenza incida sulle scelte e sulla stabilità della vita del figlio.

La contumacia del genitore

La mancata costituzione in giudizio non equivale a una confessione e non determina automaticamente l'accoglimento delle domande avversarie. Il giudice resta tenuto a verificare i presupposti della misura richiesta e l'interesse del minore. Tuttavia, quando la contumacia si accompagna a un'assenza relazionale e a un inadempimento già documentati, può essere valutata come ulteriore elemento del quadro fattuale. Nella sentenza torinese il padre non si era costituito né era comparso nei procedimenti e non aveva offerto una ricostruzione alternativa delle circostanze dedotte dalla madre. La Corte ha attribuito rilievo a tale comportamento nel contesto complessivo della vicenda. Occorre evitare una lettura semplificata: la sola mancata difesa processuale non dimostra in ogni caso il disinteresse verso il figlio, ma può assumere significato quando è coerente con ulteriori elementi già acquisiti.

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Il ruolo della notificazione via PEC

La decisione affronta anche la validità della notificazione all'indirizzo PEC risultante dal registro INI-PEC. Secondo la ricostruzione della pronuncia, la Corte ha ritenuto utilizzabile l'indirizzo digitale del destinatario, benché attivato per un'attività professionale, anche per la notificazione di atti estranei a quell'attività, nei confronti dei soggetti obbligati per legge a munirsene. La questione è importante perché la regolarità della notificazione condiziona la possibilità di procedere in contumacia. Il difensore deve verificare la fonte dell'indirizzo, la disciplina vigente, le ricevute e il perfezionamento della consegna. Non è sufficiente affermare genericamente che una PEC sia stata inviata: occorre dimostrare che il recapito sia giuridicamente idoneo e che il procedimento notificatorio sia stato completato. La pronuncia offre quindi uno spunto anche sul rapporto tra domicilio digitale professionale e controversie personali.

La mancata motivazione del primo giudice

Il Tribunale aveva mantenuto l'affidamento condiviso senza una motivazione specifica che spiegasse perché la soluzione fosse ancora compatibile con la situazione descritta. La Corte d'Appello ha corretto questo profilo, valutando la richiesta materna alla luce dell'articolo 337-quater. La motivazione assume un'importanza particolare nelle decisioni sui minori perché consente di comprendere quali circostanze siano state considerate e quale interesse concreto si intenda proteggere. La mera riproduzione di una formula standard non è sufficiente quando la parte abbia allegato fatti specifici che rendono problematica la condivisione. È inoltre necessario riportare correttamente le domande delle parti: nella vicenda torinese la sentenza di primo grado aveva ricostruito in modo inesatto le conclusioni materne sull'affidamento. L'appello ha permesso di riportare al centro la domanda effettivamente formulata e il pregiudizio denunciato.

La differenza tra affidamento e collocamento

Affidamento e collocamento non sono sinonimi. Il primo riguarda il modello di esercizio della responsabilità genitoriale e la partecipazione alle decisioni rilevanti; il secondo individua la residenza abituale e l'organizzazione quotidiana della vita del figlio. Un minore può essere collocato prevalentemente presso un genitore pur rimanendo affidato a entrambi. La collocazione materna, quindi, non dimostra da sola la necessità dell'affidamento esclusivo. Nella vicenda torinese il collocamento presso la madre era già stato disposto, ma il problema rimasto irrisolto era la compatibilità del condiviso con il disinteresse paterno. La Corte ha modificato il regime di affidamento senza trasformare automaticamente tutte le altre condizioni. La distinzione è essenziale per formulare domande chiare e per evitare di confondere i tempi di permanenza con il potere di assumere decisioni nell'interesse del figlio.

Affidamento esclusivo e responsabilità genitoriale

L'affidamento esclusivo non comporta automaticamente la perdita di ogni prerogativa del genitore non affidatario. L'articolo 337-quater disciplina le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e prevede che, salvo diversa disposizione del giudice, le decisioni di maggiore interesse siano adottate da entrambi i genitori. Il provvedimento deve dunque essere letto con precisione per comprendere quali scelte siano attribuite al genitore affidatario e quali richiedano ancora una partecipazione comune. Esistono assetti giudiziali più incisivi, talvolta indicati nella prassi come affidamento esclusivo rafforzato, ma non possono essere presunti dal solo uso della parola esclusivo. Nella redazione del ricorso è importante specificare quali difficoltà concrete derivino dalla necessità di coinvolgere un genitore irreperibile e quali modalità decisionali si chiedano al giudice. Anche l'esecuzione del provvedimento dipende dalla chiarezza del dispositivo.

Il diritto di visita non scompare automaticamente

La decisione di affidare il minore a un solo genitore non determina necessariamente la soppressione delle frequentazioni con l'altro. La relazione affettiva deve essere valutata autonomamente, alla luce delle esigenze del figlio e di eventuali rischi. Nel caso torinese la Corte ha mantenuto le statuizioni sulle visite già contenute nel provvedimento di primo grado. Una richiesta di modifica dei tempi di frequentazione avanzata in appello non è stata esaminata favorevolmente perché non era stata adeguatamente articolata come motivo specifico di impugnazione. Il punto processuale è rilevante: non basta ottenere l'affidamento esclusivo per modificare automaticamente ogni aspetto del rapporto genitore-figlio. Quando si intende limitare, rimodulare o rendere graduali gli incontri occorrono allegazioni e domande autonome, fondate sull'interesse concreto del minore.

La specificità dei motivi di appello

Il giudizio di appello non è un'occasione per formulare in modo indistinto tutte le richieste che si ritengono opportune. La parte deve individuare le statuizioni impugnate e spiegare perché siano erronee, rispettando la disciplina processuale applicabile. Nella vicenda torinese l'impugnazione era fondata sulla mancata concessione dell'affidamento esclusivo. La Corte ha accolto questo motivo, ma non ha modificato il regime delle frequentazioni perché la relativa richiesta non era stata sostenuta da un motivo specifico. La distinzione offre un'indicazione pratica per la redazione degli atti: occorre separare l'affidamento, il collocamento, il mantenimento, i tempi di visita e le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale. Ogni domanda deve essere accompagnata da una ricostruzione dei fatti e da una critica puntuale alla decisione impugnata.

La misura del mantenimento

Il provvedimento di primo grado aveva stabilito un contributo paterno di 400 euro mensili, oltre rivalutazione e partecipazione al 50 per cento delle spese straordinarie. La Corte d'Appello ha mantenuto questa disciplina nel quadro della riforma limitata all'affidamento. L'importo non costituisce un parametro generale per casi analoghi: la determinazione del mantenimento dipende dalle esigenze del figlio, dai redditi e patrimoni dei genitori, dai tempi di permanenza e dagli altri criteri previsti dall'articolo 337-ter. È importante distinguere il mancato pagamento di una somma già fissata dalla domanda di aumento dell'assegno, che richiede presupposti e allegazioni specifici. La sentenza mostra come l'inadempimento possa assumere rilievo per la valutazione dell'affidamento, senza che da ciò discenda automaticamente una diversa quantificazione del contributo.

Le spese straordinarie del figlio

Le spese straordinarie sono una componente distinta dall'assegno periodico e devono essere regolate in modo chiaro. La ripartizione percentuale non esaurisce tutte le questioni pratiche: possono sorgere controversie sulla natura della spesa, sulla necessità di preventiva concertazione e sulla documentazione richiesta per il rimborso. Nel caso torinese era stato previsto il concorso paterno al 50 per cento delle spese straordinarie, accanto al contributo mensile. La permanenza di tale obbligo dimostra che l'affidamento esclusivo non libera il genitore non affidatario dalle responsabilità economiche verso il figlio. Anche quando un genitore non frequenta il minore, il dovere di contribuire al suo mantenimento resta autonomo. La difesa deve distinguere le somme periodiche non versate dai rimborsi per spese ulteriori, conservando i relativi documenti.

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Il recupero coattivo degli arretrati

Quando l'obbligato non paga il mantenimento, il genitore creditore può valutare gli strumenti di tutela esecutiva previsti dall'ordinamento, in presenza di un titolo idoneo. Il pignoramento presso terzi può consentire il recupero di somme dovute dal debitore, nei limiti e con le modalità di legge. Nella controversia torinese la madre aveva prodotto atti relativi a un pignoramento del dicembre 2024 e a un'ordinanza di assegnazione dell'aprile 2025. La documentazione era rilevante anche per dimostrare la persistenza dell'inadempimento nel contesto familiare. È importante, tuttavia, non confondere l'esistenza di una procedura esecutiva con la prova dell'integrale mancato pagamento di ogni singola rata: la ricostruzione contabile deve essere precisa. Le iniziative di recupero economico e la richiesta di modifica dell'affidamento possono procedere su piani distinti, pur fondandosi in parte sugli stessi fatti.

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Le denunce e il loro valore probatorio

Una denuncia o querela relativa all'inadempimento degli obblighi familiari può documentare che la parte abbia segnalato determinati fatti, ma non dimostra automaticamente la commissione di un reato. Nel caso torinese la madre aveva prodotto una nuova denuncia o querela del 17 agosto 2026. La Corte ha considerato il documento insieme alle risultanze esecutive e all'assenza di rapporti, senza che ciò consenta di attribuire al padre una responsabilità penale definitivamente accertata. Nel giudizio sull'affidamento il parametro resta l'interesse del minore e la prova del pregiudizio derivante dall'assetto genitoriale. È opportuno distinguere la funzione della documentazione prodotta dalle eventuali conseguenze di un procedimento penale autonomo. La difesa dovrebbe evitare affermazioni che anticipino l'esito di accertamenti non ancora conclusi.

Quando l'assenza può essere giustificata

Non ogni interruzione delle frequentazioni dipende dal disinteresse volontario del genitore. Possono esistere impedimenti oggettivi, condizioni di salute, difficoltà logistiche, ostacoli frapposti dall'altro genitore o situazioni di conflitto che richiedono un accertamento specifico. Il giudice deve distinguere l'inerzia ingiustificata dall'impossibilità di mantenere il rapporto non imputabile al genitore. La stessa valutazione dell'inadempimento economico richiede attenzione alle risorse effettive e alle circostanze dedotte. Il caso torinese è caratterizzato da un insieme di elementi convergenti e dalla mancanza di una ricostruzione alternativa del padre. Non può essere utilizzato per sostenere che un solo periodo di mancata frequentazione o un singolo ritardo di pagamento impongano sempre l'affidamento esclusivo. Il criterio rimane il pregiudizio concreto per il figlio.

Il ruolo dell'ascolto del minore

L'ascolto del minore capace di discernimento costituisce un elemento importante nei procedimenti che lo riguardano, secondo la disciplina applicabile. Non equivale a trasferire al figlio la responsabilità di scegliere il genitore affidatario. L'ascolto consente al giudice di conoscere bisogni, vissuti e percezioni, ma deve essere organizzato con modalità rispettose dell'età e della condizione personale. Non risulta prudente attribuire alla sentenza torinese specifiche statuizioni sull'ascolto che non emergono dai passaggi pubblicamente consultabili. In generale, quando il genitore è assente da lungo tempo, occorre valutare con attenzione l'impatto emotivo di eventuali riprese dei contatti e la necessità di un percorso graduale. L'interesse del minore richiede che la sua voce sia considerata senza farne lo strumento del conflitto tra gli adulti.

La modifica dei provvedimenti precedenti

Le condizioni relative ai figli possono essere modificate quando sopravvengano circostanze rilevanti. Un assetto originariamente adeguato può diventare inidoneo a seguito dell'interruzione dei rapporti, del trasferimento di residenza, di nuove esigenze del minore o di altre trasformazioni familiari. Il giudice deve verificare l'effettività del mutamento e la sua incidenza sull'interesse del figlio. Nel caso torinese il precedente affidamento condiviso non è stato considerato immutabile: la situazione successiva, caratterizzata da assenza paterna e inadempimento, ha richiesto una nuova valutazione. La domanda di modifica deve essere sostenuta da fatti sopravvenuti e da una ricostruzione precisa della situazione attuale. Non è sufficiente riproporre le stesse contestazioni già esaminate senza dimostrare perché il provvedimento non sia più adeguato.

La tutela del genitore che si occupa quotidianamente del figlio

Il genitore collocatario che gestisce in via pressoché esclusiva la vita quotidiana del figlio può incontrare difficoltà quando debba ottenere il consenso di un altro genitore che non risponde o non partecipa. Le scelte scolastiche, mediche e organizzative possono diventare fonte di ritardi e incertezza. L'affidamento esclusivo può costituire una risposta a questo problema quando la situazione produca un pregiudizio concreto per il minore. La tutela non è destinata a premiare il genitore più presente, ma a rendere effettivo un sistema decisionale funzionale ai bisogni del figlio. Il ricorso dovrebbe descrivere episodi specifici in cui l'assenza abbia ostacolato decisioni importanti. Nella pronuncia torinese la Corte ha valorizzato il quadro complessivo di estraneità paterna, riconoscendo che un affidamento condiviso meramente formale non garantiva adeguatamente l'interesse della minore.

Le possibili difese del genitore non collocatario

Il genitore che intenda contrastare una domanda di affidamento esclusivo deve affrontare in modo concreto le circostanze allegate, non limitarsi a richiamare il principio generale di bigenitorialità. Può essere necessario documentare i tentativi di frequentazione, le comunicazioni inviate, gli impedimenti incontrati, i pagamenti effettuati e le iniziative per partecipare alle decisioni riguardanti il figlio. Se vi sono state difficoltà economiche, occorre allegarle e provarle, distinguendole dalla volontà di sottrarsi al mantenimento. Se l'interruzione dei rapporti dipende da ostacoli esterni, bisogna ricostruire gli episodi e le richieste di intervento. La contumacia priva il giudice di una versione alternativa e può assumere rilievo nel quadro probatorio. La vicenda torinese evidenzia l'importanza di una partecipazione processuale effettiva e di allegazioni verificabili.

Le spese di lite dopo la riforma in appello

La Corte d'Appello ha riformato la decisione di primo grado sul regime di affidamento e ha provveduto nuovamente alle spese di entrambi i gradi, ponendole a carico del padre. Il riferimento processuale è l'articolo 336 del codice di procedura civile e il principio secondo cui la riforma della decisione può incidere sul capo relativo alle spese. Non significa che ogni appello parzialmente accolto comporti automaticamente una condanna identica: il giudice deve applicare i criteri processuali pertinenti alla soccombenza e alle eventuali ragioni di compensazione. Nel caso torinese il nuovo regolamento delle spese ha accompagnato l'accoglimento della domanda principale sull'affidamento. Il profilo è rilevante nella valutazione dei rischi economici del contenzioso e nella formulazione delle conclusioni.

I collegamenti con altre decisioni

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La pronuncia si inserisce in un quadro giurisprudenziale nel quale l'affidamento esclusivo viene valutato in relazione all'inadeguatezza concreta del genitore e alle conseguenze per il figlio. Sul sito Studio Legale Busetto sono già presenti approfondimenti sull'affidamento esclusivo in caso di inadeguatezza genitoriale, sulla distanza del genitore e sull'affidamento esclusivo rafforzato. È importante confrontare questi temi senza sovrapporli: disinteresse, distanza geografica, conflittualità e incapacità decisionale non sono fattispecie equivalenti. Ciascuna richiede l'accertamento dei fatti e del pregiudizio. La decisione torinese aggiunge un elemento specifico: la combinazione tra assenza relazionale, inadempimento documentato e mancata partecipazione al processo, in un caso in cui il primo giudice aveva conservato il condiviso senza adeguata motivazione.

Indicazioni operative per il ricorso

La domanda dovrebbe iniziare con una cronologia delle condizioni originarie e dei fatti sopravvenuti. Occorre indicare le occasioni di incontro mancate, le richieste di partecipazione alle decisioni, le comunicazioni rimaste senza risposta e i pagamenti omessi. I documenti devono essere collegati a ciascun fatto e al pregiudizio dedotto. È opportuno distinguere espressamente le richieste relative ad affidamento, esercizio della responsabilità, collocamento, frequentazioni e mantenimento. Se si chiede che alcune decisioni siano assunte dal solo genitore affidatario, bisogna specificare perché la condivisione non sia praticabile. Quando si impugna una sentenza, ogni statuizione contestata richiede un motivo autonomo e puntuale. La sentenza torinese dimostra che una domanda ben circoscritta può condurre alla modifica dell'affidamento, mentre richieste ulteriori non adeguatamente sviluppate possono restare senza accoglimento.

Conclusioni

La Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 1470 del 23 settembre 2026, ha disposto l'affidamento esclusivo alla madre di una minore il cui padre risultava da tempo assente dalla vita della figlia e inadempiente agli obblighi di mantenimento. La decisione non introduce una sanzione automatica per il genitore assente, ma applica l'articolo 337-quater alla luce del pregiudizio che può derivare da un affidamento condiviso privo di effettività. Le iniziative esecutive, la documentazione successiva e la mancata partecipazione paterna al giudizio hanno concorso alla valutazione. Restano distinti il regime delle frequentazioni e gli obblighi economici, che non vengono automaticamente cancellati dalla scelta dell'affidamento esclusivo. Per i professionisti la lezione centrale è metodologica: occorre provare i fatti, spiegare il pregiudizio e formulare richieste processuali precise, sempre nell'interesse concreto del figlio.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Articoli 315-bis, 316-bis, 337-ter, 337-quater e 337-quinquies del codice civile; articoli 336 e 342 del codice di procedura civile, secondo la disciplina applicabile; Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 1470/2026, R.G. 1623/2025. La disciplina dell'ascolto del minore e dei procedimenti familiari deve essere coordinata con le norme processuali vigenti.

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