Nei rapporti di fornitura tra imprese, il momento in cui si contesta è spesso decisivo quanto il contenuto della contestazione. Lo conferma la sentenza del Giudice di Pace di Voghera n. 80/2026 del 15 giugno 2026, che respinge l'opposizione a un decreto ingiuntivo per il pagamento di una fornitura di merce.
Il caso
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Una società acquirente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società venditrice per il pagamento di una fattura relativa a una fornitura di merce, sollevando in quella sede contestazioni sulla fattura stessa.
Dalla documentazione emergeva però che l'opponente non aveva replicato al sollecito di pagamento inviato dal difensore della parte opposta: le contestazioni erano state formulate soltanto con l'atto di opposizione al decreto già notificato.
Il principio: la consegna al vettore
Il Giudice ha rilevato che il venditore aveva adempiuto alla propria obbligazione di consegna ai sensi dell'art. 1510 c.c., rimettendo la merce al vettore, al quale competeva la materiale consegna all'acquirente. Il credito azionato risultava comprovato dalla fattura allegata al ricorso monitorio e dalla documentazione a corredo, e il decreto ingiuntivo era stato regolarmente emesso ai sensi degli artt. 633 e seguenti c.p.c.
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La decisione
L'opposizione è stata respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c., oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e accessori di legge.
Perché questa decisione è utile
Per chi acquista, il silenzio davanti a un sollecito di pagamento pesa: le contestazioni sollevate solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo perdono credibilità e difficilmente ribaltano la prova documentale del credito. Per chi vende, la sentenza ricorda quanto sia importante conservare fattura, documenti di trasporto e prova della rimessione al vettore.
In concreto: rispondere per iscritto e senza ritardo a ogni sollecito, formalizzando subito le contestazioni sulla merce o sull'importo; e, sul fronte opposto, costruire il fascicolo del credito già durante il rapporto commerciale.
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