Nei rapporti di fornitura tra imprese, il momento in cui si contesta è spesso decisivo quanto il contenuto della contestazione. Lo conferma la sentenza del Giudice di Pace di Voghera n. 80/2026 del 15 giugno 2026, che respinge l'opposizione a un decreto ingiuntivo per il pagamento di una fornitura di merce.
Il caso
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Una società acquirente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società venditrice per il pagamento di una fattura relativa a una fornitura di merce, sollevando in quella sede contestazioni sulla fattura stessa.
Dalla documentazione emergeva però che l'opponente non aveva replicato al sollecito di pagamento inviato dal difensore della parte opposta: le contestazioni erano state formulate soltanto con l'atto di opposizione al decreto già notificato.
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Il principio: la consegna al vettore
Il Giudice ha rilevato che il venditore aveva adempiuto alla propria obbligazione di consegna ai sensi dell'art. 1510 c.c., rimettendo la merce al vettore, al quale competeva la materiale consegna all'acquirente. Il credito azionato risultava comprovato dalla fattura allegata al ricorso monitorio e dalla documentazione a corredo, e il decreto ingiuntivo era stato regolarmente emesso ai sensi degli artt. 633 e seguenti c.p.c.
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