Con la sentenza n. 597/2026 del 2 aprile 2026, il Tribunale di Padova ha affrontato una controversia particolarmente articolata in materia di riscossione, fideiussioni bancarie e rapporti di conto corrente. Due garanti avevano proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. contro altrettante cartelle di pagamento emesse per il recupero di somme collegate a un finanziamento assistito da garanzia pubblica.
Il caso esaminato dal Tribunale di Padova
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Gli opponenti contestavano il diritto della società creditrice di procedere in via esecutiva e chiedevano, tra l’altro, di accertare la nullità totale o parziale delle fideiussioni omnibus e di rideterminare il credito tenendo conto di un controcredito derivante da addebiti bancari ritenuti illegittimi sul conto corrente della società garantita.
Tra le contestazioni figuravano interessi usurari o ultralegali, commissioni di massimo scoperto, altre spese e commissioni non pattuite o ritenute invalide. La causa è stata istruita anche attraverso una consulenza tecnica contabile.
L’opposizione non era tardiva
Il Tribunale ha innanzitutto respinto l’eccezione di tardività. Gli opponenti non stavano contestando vizi formali dell’esecuzione, ma il diritto stesso del creditore a procedere esecutivamente. Per questa ragione l’opposizione è stata qualificata ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e non era soggetta al termine di venti giorni previsto per l’opposizione agli atti esecutivi.
La riscossione a mezzo ruolo è stata ritenuta legittima
Uno dei motivi di opposizione riguardava la possibilità per il soggetto subentrato nella garanzia pubblica di procedere alla riscossione mediante iscrizione a ruolo senza procurarsi un autonomo titolo esecutivo. Su questo punto il Tribunale ha respinto la censura, ritenendo legittima la procedura di riscossione in ragione della natura pubblicistica del credito.
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Fideiussioni omnibus e modello ABI
Gli opponenti avevano inoltre chiesto di accertare la nullità delle fideiussioni omnibus perché contenenti clausole analoghe a quelle del modello ABI oggetto del provvedimento del 2005 in materia antitrust.
Il Tribunale ha però ritenuto insufficiente il semplice raffronto tra il contratto sottoscritto e il modello ABI. Poiché le fideiussioni risalivano al 2015, quindi a molti anni di distanza dal periodo oggetto dell’accertamento amministrativo, sarebbe stato necessario provare anche la persistenza dell’intesa anticoncorrenziale e l’applicazione uniforme delle clausole contestate.
Non essendo stato assolto questo onere probatorio, il Tribunale ha respinto la censura di nullità antitrust. Ha inoltre precisato che, anche ipotizzando una nullità parziale, nel caso concreto non risultava maturata la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c., essendo stata formulata tempestivamente una richiesta stragiudiziale di pagamento nell’ambito di una fideiussione a prima richiesta.
La questione decisiva: il ricalcolo del conto corrente
Il passaggio decisivo della sentenza riguarda il controcredito vantato in compensazione. Il Tribunale ha recepito gli esiti della CTU contabile, che aveva ricostruito il rapporto di conto corrente eliminando gli addebiti ritenuti illegittimi.
In particolare, la consulenza aveva accertato la presenza di usura oggettiva originaria e, applicando i criteri indicati dal giudice, aveva riliquidato il conto eliminando interessi, spese e commissioni non dovuti.
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