Ricevere un decreto ingiuntivo da una società che non è la banca con cui si è firmato il finanziamento genera quasi sempre la stessa domanda: chi è davvero il creditore? La sentenza n. 2693/2026 del Tribunale di Roma affronta questo tema insieme alle contestazioni più ricorrenti su tassi e piano di ammortamento.
Il caso
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Un decreto ingiuntivo intimava il pagamento di somme derivanti da due contratti di finanziamento originariamente stipulati con un istituto di credito e poi ceduti in blocco, attraverso più passaggi, a un operatore finanziario specializzato nella gestione dei crediti. Il debitore proponeva opposizione contestando in via preliminare la legittimazione attiva della società opposta e, nel merito, l'errato conteggio degli interessi per anatocismo e usura.
La legittimazione del cessionario
Il Tribunale ha ribadito che la società cessionaria di crediti in blocco deve provare la propria legittimazione producendo il contratto di cessione e dimostrando che il credito azionato rientri effettivamente nell'operazione: il solo estratto pubblicato ai sensi dell'art. 58 TUB non basta.
Nel caso concreto la prova è stata ritenuta raggiunta, perché l'operatore aveva depositato i contratti relativi alle successive cessioni, le comunicazioni al debitore e le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale. Il debitore, inoltre, non aveva mai negato di aver ricevuto i finanziamenti né contestato le condizioni applicate.
Usura: le spese di recupero restano fuori dal TEG
L'eccezione di usura è stata respinta. In linea con le Istruzioni della Banca d'Italia, le spese di recupero crediti non rientrano nel calcolo del TEG, perché non sono connesse all'erogazione del credito ma alla fase patologica dell'inadempimento. Anche assumendo il TEG indicato dal debitore, il tasso soglia non risultava superato tenuto conto delle maggiorazioni di legge.
TAEG errato: non è nullità del contratto
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Sulla difformità del TAEG (o ISC) il Tribunale ha chiarito la natura dell'indicatore: si tratta di un dato informativo sul costo complessivo dell'operazione, non di un tasso di interesse né di una condizione economica applicata al rapporto. La sua mancata o errata indicazione non comporta quindi la nullità ex art. 117, comma 6, TUB, né l'applicazione di un tasso sostitutivo o del minor prezzo pubblicizzato.
Ammortamento alla francese: nessun anatocismo
Respinta anche la censura di anatocismo. Nel piano alla francese gli interessi non sono scaduti né esigibili al momento dell'imputazione nelle rate: rientrano in una pattuizione che ne disciplina la restituzione graduale insieme al capitale. La peculiarità del piano è la costruzione di rate costanti, con maggiore incidenza della quota interessi nella fase iniziale, e l'art. 1194 c.c. non pone limiti in presenza del consenso delle parti.
Il Tribunale ha richiamato anche la pronuncia delle Sezioni Unite che esclude la nullità parziale del contratto per la mancata indicazione della modalità di ammortamento, sia per indeterminatezza dell'oggetto sia per violazione della disciplina di trasparenza.
Perché questa decisione è utile
Chi riceve un decreto ingiuntivo da un cessionario ha uno spazio di difesa reale sulla prova della titolarità del credito: è lì che le opposizioni vengono accolte più spesso. Le contestazioni seriali su usura, TAEG e ammortamento alla francese, prive di allegazioni puntuali e di supporto tecnico, portano invece quasi sempre al rigetto con condanna alle spese.
La regola sull'onere della prova resta la bussola: il creditore prova la fonte del diritto e la scadenza e allega l'inadempimento; il debitore deve provare di aver pagato.
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