Il caso deciso dalla Corte d’Appello di Napoli
Con la sentenza n. 1433 del 29 maggio 2026, la Corte d’Appello di Napoli ha esaminato il caso di un dipendente di un ente locale che, pur formalmente inquadrato nella categoria B, aveva svolto per anni attività proprie di una categoria superiore presso l’ufficio tecnico comunale. Il lavoratore chiedeva il riconoscimento delle differenze retributive maturate per le mansioni effettivamente svolte.
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Il Tribunale aveva rigettato la domanda per una parte del periodo, ritenendo insufficiente la prova del raffronto tra le mansioni concretamente espletate e quelle proprie della categoria superiore. In appello, invece, la Corte ha valorizzato la mancata contestazione specifica del Comune e ha riconosciuto il diritto alle differenze retributive per il periodo non prescritto.
Mansioni superiori nel pubblico impiego: cosa prevede l’art. 52 del D.Lgs. 165/2001
Nel pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non determina automaticamente il diritto all’inquadramento nella qualifica superiore. L’accesso alle qualifiche della pubblica amministrazione resta vincolato alle regole organizzative e, soprattutto, al principio del concorso pubblico.
Diverso è il profilo economico. L’art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 riconosce al dipendente il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, quando queste siano superiori rispetto a quelle proprie dell’inquadramento formale.
Differenze retributive sì, promozione automatica no
La Corte ribadisce la distinzione tra riconoscimento economico e progressione di carriera. Il lavoratore che dimostra di avere svolto mansioni superiori può ottenere le differenze retributive, ma non per questo acquisisce automaticamente il diritto alla qualifica superiore.
La ragione è costituzionale: da un lato, l’art. 36 Cost. tutela il diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato; dall’altro, l’art. 97 Cost. impone il rispetto delle regole di accesso al pubblico impiego. Il sistema tiene quindi distinti il trattamento economico dovuto per il lavoro svolto e l’inquadramento formale nella struttura amministrativa.
Il diritto alle differenze non dipende dalla legittimità dell’assegnazione
Uno dei principi più importanti della sentenza è che il diritto alle differenze retributive non è subordinato alla piena legittimità formale dell’assegnazione alle mansioni superiori. Anche un incarico attribuito senza il rispetto di tutti i presupposti organizzativi può generare il diritto al maggiore trattamento economico, se l’amministrazione ha effettivamente utilizzato il dipendente in compiti di livello superiore.
La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: ciò che conta è la prestazione effettivamente resa e il vantaggio che l’ente ne ha tratto, non la correttezza formale dell’atto di assegnazione.
I limiti: attività svolta all’insaputa dell’ente, collusione o illiceità
Il diritto non è però assoluto. La tutela economica viene meno quando le mansioni superiori siano state svolte all’insaputa o contro la volontà dell’amministrazione, quando l’assegnazione derivi da una collusione fraudolenta o quando vi sia un contrasto con norme fondamentali o principi pubblicistici dell’ordinamento.
Questi limiti servono a evitare che il lavoratore possa creare unilateralmente i presupposti per ottenere un trattamento economico superiore, assumendo compiti non richiesti o svolti in modo del tutto estraneo all’organizzazione dell’ente.
La prova delle mansioni effettivamente svolte
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La domanda deve essere costruita sul contenuto concreto della prestazione. Non basta affermare di avere avuto maggiori responsabilità o di avere svolto compiti complessi. Occorre indicare con precisione le attività eseguite, il periodo, l’ufficio di assegnazione, gli atti adottati e il livello di autonomia o responsabilità esercitato.
Ordini di servizio, organigrammi, delibere, e-mail, atti firmati, pratiche istruite, certificazioni redatte e testimonianze possono contribuire a dimostrare il contenuto effettivo del lavoro svolto.
Nel caso concreto: attività di categoria C svolte da un dipendente di categoria B
Nel caso deciso dalla Corte, il dipendente era stato assegnato all’ufficio tecnico comunale e aveva svolto attività di istruttoria e redazione di certificazioni in materia urbanistica. Secondo la ricostruzione accolta in appello, si trattava di compiti riconducibili alla categoria C, superiori rispetto alla categoria B formalmente posseduta.
La Corte ha quindi ritenuto che, per il periodo non prescritto, spettassero le differenze tra il trattamento economico iniziale della categoria superiore e quello corrispondente alla posizione formalmente rivestita.
La mancata contestazione specifica dell’amministrazione
La decisione attribuisce un rilievo decisivo al principio di non contestazione. Il lavoratore aveva descritto in modo analitico nel ricorso introduttivo le mansioni superiori svolte; il Comune, invece, non aveva contestato puntualmente tali circostanze, concentrando le proprie difese soprattutto sulla prescrizione e sulla quantificazione del credito.
Per la Corte, questa condotta processuale rendeva i fatti relativi allo svolgimento delle mansioni sostanzialmente incontroversi. Non era quindi necessario imporre al lavoratore una prova ulteriore di circostanze già specificamente allegate e non contestate in modo puntuale.
Perché le contestazioni generiche non bastano
Nel processo del lavoro, una contestazione generica può risultare insufficiente quando la controparte ha descritto dettagliatamente i fatti posti a fondamento della domanda. Se l’amministrazione intende negare lo svolgimento di determinate mansioni, deve indicare quali attività contesta, in quali periodi e per quali ragioni non sarebbero riconducibili alla categoria superiore.
Limitarsi a negare in modo indistinto il diritto alle differenze retributive non equivale a contestare specificamente il fatto storico dell’esecuzione dei compiti superiori.
Il confronto con le declaratorie contrattuali
Per stabilire se una mansione sia realmente superiore non basta confrontare il nome del posto occupato. Occorre mettere a confronto le attività concretamente svolte con le declaratorie previste dal contratto collettivo applicabile.
Il giudice deve verificare se i compiti esercitati presentino, in modo prevalente, il grado di autonomia, responsabilità, competenza tecnica e complessità proprio della categoria superiore. La qualificazione deve riguardare il nucleo significativo della prestazione, non singole attività occasionali.
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