Art. 97 Costituzione

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICATITOLO III - IL GOVERNOSEZIONE II - La Pubblica Amministrazione

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Dispositivo — testo vigente

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloAggiornamento (L. cost. 20 aprile 2012, n. 1)La legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha inserito il primo comma dell’articolo 97 sull’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni.
  2. (2)Nota relativa all’articoloTesto previgente fino al 7 maggio 2012I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2012-05-08

Verificato il 18/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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