Dispositivo — testo vigente
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Note
- (1)Nota relativa all’articoloAggiornamento (L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1)La legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 ha sostituito l’articolo 96, assoggettando i reati ministeriali alla giurisdizione ordinaria previa autorizzazione parlamentare.
- (2)Nota relativa all’articoloTesto previgente fino al 17 gennaio 1989Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 1989-01-18
Verificato il 18/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva