L’ordinanza n. 5458/2026 della Corte di Cassazione, depositata l’11 marzo 2026, affronta una questione molto concreta per enti, associazioni e società: cosa accade quando il licenziamento viene intimato da un organo interno che non dispone, secondo lo statuto, della specifica competenza a licenziare il personale. La Suprema Corte chiarisce che, nell’ambito di un ente privato, la violazione delle regole interne sulla formazione della volontà datoriale non determina automaticamente una nullità assoluta del recesso. L’atto compiuto da un soggetto inserito nell’organizzazione e dotato di poteri rappresentativi può essere ratificato dall’organo competente ai sensi dell’art. 1399 c.c. La pronuncia affronta inoltre il rito Fornero e l’eccezione relativa al requisito dimensionale necessario per l’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
IL CASO E IL PERCORSO PROCESSUALE
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La vicenda nasce dall’impugnazione di un licenziamento disciplinare intimato da un ente di formazione e sicurezza. In fase sommaria il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva dichiarato la risoluzione del rapporto dalla data del licenziamento e riconosciuto un risarcimento. Nella successiva fase di opposizione lo stesso Tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso, condannando l’ente alla riassunzione o, in alternativa, al risarcimento previsto dalla disciplina applicabile. La Corte d’Appello di Napoli aveva poi rigettato il reclamo del lavoratore. Da qui il ricorso in Cassazione, incentrato anche sulla competenza dell’organo che aveva intimato il licenziamento.
CHI AVEVA IL POTERE DI LICENZIARE SECONDO LO STATUTO
Lo statuto dell’ente attribuiva al Consiglio di Amministrazione il potere di assumere e licenziare il personale. Il recesso era stato però intimato dal Presidente. Il lavoratore sosteneva che questa difformità rendesse il licenziamento giuridicamente inesistente o comunque affetto da una nullità non sanabile. La questione richiedeva quindi di distinguere tra la regola interna che distribuisce le competenze tra gli organi dell’ente e le norme imperative poste dall’ordinamento a tutela del lavoratore.
LE REGOLE STATUTARIE NON SONO AUTOMATICAMENTE NORME IMPERATIVE
La Cassazione ha escluso che le disposizioni statutarie interne dell’ente potessero essere trattate come norme imperative capaci di produrre, in caso di violazione, una nullità di protezione a favore del dipendente. Diritto Pratico riferisce che l’ente aveva natura privatistica e che la Corte non ha equiparato le previsioni dello statuto né a norme di legge né a disposizioni collettive nazionali che introducano specifiche garanzie ulteriori rispetto all’art. 7 della legge n. 300/1970. Di conseguenza, la violazione della competenza statutaria non bastava, da sola, a determinare la nullità assoluta del licenziamento.
IL PRINCIPIO DELLA RATIFICA DELL’ATTO
Il punto centrale della pronuncia è la ratificabilità del licenziamento. Quando l’atto è compiuto da un soggetto che appartiene alla struttura organizzativa del datore di lavoro ma non dispone, in concreto, del potere specifico necessario, l’ente può ratificare l’operato ai sensi dell’art. 1399 c.c. La Cassazione richiama un principio consolidato in materia di rappresentanza: l’atto non viene considerato definitivamente inesistente per il solo difetto del potere rappresentativo specifico, ma può acquistare efficacia attraverso la successiva approvazione dell’organo competente.
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LA RATIFICA PUÒ AVVENIRE ANCHE IN GIUDIZIO
Un aspetto operativo particolarmente importante è che la ratifica non richiede necessariamente una formula sacramentale. Secondo la ricostruzione riportata dalla fonte, essa può risultare anche dalla costituzione in giudizio del datore di lavoro che resista all’impugnazione del licenziamento manifestando in modo inequivoco la volontà di far proprio l’atto. Nel caso concreto, inoltre, il Presidente che aveva intimato il recesso era comunque un organo dell’ente dotato di rappresentanza legale. La successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione ha quindi sanato il difetto originario.
L’EFFICACIA RETROATTIVA DELLA RATIFICA
La ratifica opera retroattivamente. Ciò significa che, una volta intervenuta validamente, essa riconduce gli effetti dell’atto al momento in cui il licenziamento era stato originariamente intimato. Questa regola è decisiva perché impedisce che il difetto iniziale di potere venga trattato come una causa irreversibile di invalidità, quando l’ordinamento consente all’organo competente di fare proprio l’atto. Resta naturalmente necessario verificare che si tratti di un atto astrattamente ratificabile e che il soggetto che lo ha compiuto sia inserito nella sfera organizzativa del datore.
IL CONFINE TRA SOGGETTO INTERNO E SOGGETTO ESTRANEO
La decisione non autorizza a ritenere valido qualsiasi licenziamento firmato da chiunque. Il ragionamento della Corte presuppone che l’atto provenga da un soggetto appartenente all’organizzazione dell’ente. È quindi importante distinguere il caso dell’organo interno che eccede i propri poteri dal caso di un soggetto totalmente estraneo alla struttura datoriale. Nel primo caso può operare il meccanismo della ratifica; nel secondo il problema della riferibilità dell’atto al datore si pone in termini diversi e richiede una valutazione specifica.
L’INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO
La Corte ha esaminato anche il contenuto delle disposizioni statutarie richiamate dalle parti. La previsione che attribuiva al Consiglio di Amministrazione il potere di assumere e licenziare il personale era stata interpretata in modo distinto dalla formula relativa alla proposta del Comitato di Presidenza. Secondo la ricostruzione pubblica, quest’ultima riguardava l’organigramma e l’organico, non l’esercizio del potere di licenziamento. Anche il potere attribuito al Segretario di adottare provvedimenti disciplinari era stato letto come riferito alle sanzioni conservative, non alla massima sanzione espulsiva.
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