La misurazione elettronica non rende superflua la prova dell’affidabilità
Una sanzione per eccesso di velocità fondata su autovelox presuppone che l’apparecchiatura sia utilizzata nel rispetto delle regole tecniche e che, quando l’affidabilità venga specificamente contestata, l’amministrazione sia in grado di dimostrare le verifiche richieste. La questione non riguarda un cavillo formale: l’esattezza della misurazione è il fatto tecnico sul quale poggia l’accertamento.
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Cassazione n. 3335/2024
Cass. civ., sez. II, ordinanza 6 febbraio 2024, n. 3335 ha ribadito che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. La pronuncia è stata resa in una controversia relativa a un dispositivo mobile e ha respinto la tesi secondo cui l’autotest o la presenza degli agenti renderebbero irrilevanti le verifiche periodiche.
Il precedente è stato verificato nel testo della decisione pubblicato dalla Rivista giuridica dell’Automobile Club d’Italia: numero, data e materia corrispondono al riferimento contenuto nel vecchio articolo.
Il ruolo della Corte costituzionale n. 113/2015
La base dell’orientamento è la sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 45, comma 6, del Codice della strada nella parte in cui non prevedeva verifiche periodiche di funzionalità e taratura per le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Da allora il controllo periodico costituisce un passaggio essenziale.
Chi deve provare la taratura
Quando l’automobilista contesta in modo specifico l’affidabilità dello strumento, grava sull’amministrazione l’onere di fornire la prova positiva delle verifiche richieste. Cass. 3335/2024 richiama sul punto precedenti consolidati, tra cui Cass. n. 6579/2023, Cass. n. 533/2018, Cass. n. 10463/2020 e Cass. n. 22499/2018.
Il verbale non prova da solo il corretto funzionamento
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Un passaggio centrale riguarda il valore probatorio del verbale. L’attestazione degli agenti sul funzionamento dell’apparecchio nel momento della rilevazione non gode di fede privilegiata quanto alla correttezza tecnica dello strumento, perché tale valutazione non è un fatto storico direttamente percepibile con efficacia fidefacente. La prova deve quindi poggiare sulla documentazione tecnica pertinente.
Taratura, approvazione e omologazione: evitare sovrapposizioni
Taratura, funzionalità, approvazione e omologazione non sono parole intercambiabili. La taratura riguarda l’affidabilità metrologica e le verifiche periodiche; approvazione e omologazione attengono al titolo tecnico-amministrativo del dispositivo. Nel contenzioso occorre individuare quale specifico requisito sia contestato e quale documentazione sia stata prodotta.
La giurisprudenza successiva al 2024 ha continuato a distinguere questi profili e a richiedere all’amministrazione la dimostrazione dei requisiti rilevanti. Per questo un ricorso costruito sulla sola formula generica «autovelox non a norma» è molto più debole di una contestazione precisa.
Che cosa controllare nel verbale e negli atti
Vanno verificati modello dell’apparecchio, modalità di impiego, data dell’accertamento, estremi delle verifiche periodiche, documentazione prodotta dall’ente e corrispondenza tra dispositivo indicato e certificati. Se il certificato è anteriore di molto tempo o riguarda un diverso apparecchio, il dato deve essere evidenziato specificamente.
La contestazione deve essere concreta
L’opponente dovrebbe indicare perché dubita dell’affidabilità della rilevazione e chiedere che l’amministrazione produca la documentazione pertinente. Il giudice, in presenza di una contestazione effettiva, deve verificare se le prescritte attività siano state eseguite. Non è sufficiente affidarsi a formule standard prive di collegamento con il singolo verbale.
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