L’ordinanza n. 22036/2026 della Corte di Cassazione, depositata il 27 giugno 2026, affronta una controversia complessa in materia di contribuzione previdenziale, riqualificazione di rapporti di lavoro e sanzioni connesse a situazioni di interposizione. Il caso consente alla Suprema Corte di ribadire diversi principi importanti: la natura subordinata del rapporto dipende dagli elementi concreti emersi in giudizio, la violazione dell’articolo 2697 c.c. non coincide con una diversa valutazione delle prove, la parte vittoriosa nel merito può essere tenuta a proporre appello incidentale su questioni preliminari respinte e, soprattutto, il regime sanzionatorio deve essere verificato separatamente rispetto alla sola riqualificazione del rapporto.
LA CONTROVERSIA NASCE DA UN ACCERTAMENTO PREVIDENZIALE
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La causa riguardava una società operante nei servizi assistenziali e una pretesa contributiva fondata su un verbale ispettivo. Secondo l’ente previdenziale, una serie di collaboratori formalmente inquadrati con formule diverse dal lavoro subordinato svolgevano in realtà attività secondo modalità riconducibili alla subordinazione. Per un periodo successivo, l’accertamento aveva inoltre ritenuto che una cooperativa sociale fosse utilizzata come soggetto interposto, mentre l’organizzazione effettiva del lavoro continuava a fare capo alla società originaria.
IL PRIMO GIUDICE AVEVA ESCLUSO LA PRETESA CONTRIBUTIVA
Il Tribunale aveva accolto l’opposizione della società, ritenendo non sufficientemente provato il requisito dell’eterodirezione. La Corte d’Appello aveva però ribaltato la decisione, valorizzando le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva e gli altri elementi del quadro probatorio. Secondo il giudice di secondo grado, i rapporti dovevano essere qualificati come subordinati e la cooperativa aveva svolto un ruolo di mera interposizione. Da questa diversa ricostruzione derivava la condanna al pagamento dei contributi, delle somme accessorie e delle sanzioni.
LA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DIPENDE DAI FATTI CONCRETI
La Cassazione ribadisce che stabilire se un rapporto sia autonomo o subordinato richiede un accertamento di fatto. Il giudice deve verificare come la prestazione sia stata realmente organizzata, quali poteri siano stati esercitati dal committente, se vi fosse inserimento stabile nell’organizzazione produttiva e quali elementi concretamente dimostrino direzione e controllo. In sede di legittimità non è possibile trasformare il ricorso in una nuova valutazione delle testimonianze o delle dichiarazioni già esaminate dal giudice di merito.
ARTICOLO 2697 C.C.: ERRORE SULL’ONERE DELLA PROVA E VALUTAZIONE DELLE PROVE NON SONO LA STESSA COSA
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Un passaggio molto utile riguarda l’articolo 2697 del codice civile. La violazione della norma si verifica quando il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata. È cosa diversa, invece, sostenere che il giudice abbia male valutato le prove effettivamente raccolte. Se il giudice ha correttamente posto l’onere a carico del soggetto cui spettava ma, dopo l’istruttoria, ha ritenuto dimostrati i fatti, non si configura automaticamente una violazione dell’articolo 2697 c.c. La censura deve allora confrontarsi con i limiti del giudizio di cassazione sulla motivazione e sugli accertamenti di fatto.
LE DICHIARAZIONI RACCOLTE DAGLI ISPETTORI POSSONO AVERE UN PESO RILEVANTE
Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva valorizzato dichiarazioni rese dal legale rappresentante e da numerosi lavoratori agli ispettori. La Cassazione ha ritenuto che la motivazione fosse sufficientemente articolata e che la Corte territoriale avesse spiegato perché tali elementi consentissero di ricostruire l’effettiva modalità di svolgimento delle prestazioni. Per le imprese questo aspetto è importante: un verbale ispettivo non va affrontato soltanto sul piano formale, ma richiede una risposta puntuale sui fatti, sulle mansioni, sui turni, sull’autonomia operativa e sulla reale catena organizzativa.
INTERPOSIZIONE E DATORE DI LAVORO EFFETTIVO
La vicenda riguardava anche la posizione della cooperativa sociale. Secondo la ricostruzione accolta in appello, la cooperativa non disponeva di una struttura organizzativa autonoma adeguata e i lavoratori continuavano a operare sostanzialmente secondo le direttive della società che gestiva il servizio. La Cassazione ricorda che, quando il rapporto formalmente imputato a un soggetto è in realtà gestito da un altro, il giudice deve individuare l’effettivo centro di imputazione del rapporto. Ma anche qui la qualificazione dipende dagli elementi concreti e non da etichette contrattuali.
L’ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE SVOLTA INCIDE ANCHE SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
La Corte richiama il principio secondo cui, per individuare il contratto collettivo da assumere come riferimento ai fini contributivi, occorre guardare all’attività effettivamente esercitata dall’impresa. Non basta quindi la denominazione societaria o il contratto collettivo formalmente dichiarato. La struttura dell’attività, il settore produttivo e le mansioni concretamente svolte possono assumere rilievo nella ricostruzione della base contributiva.
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