Tribunale di Roma, sentenza n. 718 del 15 gennaio 2026. La decisione affronta congiuntamente separazione giudiziale, rapporti con la figlia minore, assegnazione della casa familiare, mantenimento del coniuge economicamente più debole, contributo per la figlia e ripartizione delle spese straordinarie.
Quando una coppia si separa, il giudice non deve stabilire soltanto chi guadagna di più. Deve ricostruire il quadro economico e familiare nel suo insieme: redditi effettivi, costi abitativi, esigenze della prole, tempi di permanenza presso ciascun genitore, tenore di vita matrimoniale e capacità residua di spesa. La sentenza n. 718/2026 è utile proprio perché mostra come questi elementi si intreccino senza confondersi.
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IL CASO: UNA FIGLIA MINORE E UNA FORTE DIFFERENZA REDDITUALE
Il procedimento nasce da una domanda di separazione giudiziale. Il contrasto tra i coniugi riguardava soprattutto le condizioni accessorie: organizzazione della vita della figlia adolescente, casa familiare, mantenimento della minore, mantenimento della moglie e riparto delle spese straordinarie.
La situazione economica presentava un divario significativo. Il marito disponeva di un reddito di circa 4.000 euro mensili; la moglie, pur avendo un lavoro a tempo indeterminato, percepiva circa 1.500 euro al mese e sosteneva un canone di locazione di circa 900 euro. Il Tribunale ha quindi dovuto valutare non soltanto i redditi nominali, ma la reale capacità economica dei due nuclei dopo la separazione.
LA CASA FAMILIARE NON È UN PREMIO AL CONIUGE PIÙ DEBOLE
L’assegnazione della casa familiare non serve a compensare la disparità economica tra i coniugi. La sua funzione principale è proteggere l’interesse dei figli e la continuità del loro ambiente domestico. Proprietà dell’immobile e diritto di godimento sono quindi piani distinti: l’assegnazione non trasferisce la proprietà, ma disciplina chi può continuare ad abitare nella casa nell’interesse della prole.
Il riferimento normativo centrale è l’art. 337-sexies c.c., che impone di attribuire il godimento della casa familiare tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Il giudice non deve chiedersi quale coniuge meriti maggiormente l’immobile, ma quale soluzione garantisca maggiore stabilità alla vita del figlio.
L’INTERESSE DELLA FIGLIA VIENE PRIMA DEL CONFLITTO TRA I GENITORI
La presenza di una figlia quattordicenne rendeva centrale la concreta organizzazione della sua vita. La decisione ha valorizzato il rapporto della ragazza con entrambi i genitori e un regime di frequentazione molto ampio, sostanzialmente paritetico, senza trasformare però questa ampiezza di tempi in una automatica parità economica.
È un punto decisivo: l’interesse del minore non coincide con una divisione aritmetica del calendario. La qualità delle relazioni, la continuità delle abitudini e la concreta sostenibilità della nuova organizzazione familiare restano elementi da valutare insieme.
L’ASCOLTO DEL MINORE: IMPORTANTE, MA NON SIGNIFICA CHE DECIDA IL FIGLIO
Nei procedimenti familiari il minore capace di discernimento ha diritto a essere ascoltato. Gli artt. 473-bis.4 e seguenti c.p.c. disciplinano oggi questo passaggio con particolare attenzione. L’ascolto non attribuisce al figlio il potere di decidere l’esito della causa: serve al giudice per conoscere direttamente bisogni, preferenze e percezione della situazione familiare.
Nel caso di un’adolescente di quattordici anni il suo punto di vista assume naturalmente un peso rilevante, ma resta inserito in una valutazione più ampia che comprende maturità, relazioni con entrambi i genitori, esigenze scolastiche e concrete possibilità organizzative.
AFFIDAMENTO CONDIVISO NON SIGNIFICA NESSUN ASSEGNO
Uno degli equivoci più frequenti consiste nel ritenere che affidamento condiviso e tempi di permanenza ampi con entrambi i genitori eliminino automaticamente l’assegno di mantenimento. Non è così. L’affidamento condiviso riguarda la responsabilità genitoriale e la partecipazione alle decisioni importanti; il mantenimento risponde invece a criteri economici.
L’art. 337-ter c.c. impone di considerare le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e il valore economico dei compiti domestici e di cura. Per questo la parità o quasi parità dei tempi non rende automaticamente paritaria la contribuzione.
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PERCHÉ IL PADRE DEVE VERSARE 800 EURO PER LA FIGLIA
Nel caso concreto il Tribunale ha previsto un contributo paterno di 800 euro mensili per la figlia, nonostante la frequentazione molto ampia con entrambi i genitori. Il dato va letto insieme al divario di reddito: circa 4.000 euro mensili per il padre contro circa 1.500 per la madre.
Il mantenimento non è il prezzo dei giorni trascorsi dal figlio presso un genitore. Serve a garantire condizioni di vita adeguate e il più possibile equilibrate nei due nuclei. Quando le capacità economiche sono molto diverse, il genitore più forte può essere tenuto a un contributo diretto anche con tempi di permanenza ampi.
LA MOGLIE LAVORA: PERCHÉ PUÒ COMUNQUE SPETTARE IL MANTENIMENTO
Il punto forse più interessante riguarda il mantenimento della moglie. La beneficiaria non era disoccupata: aveva un’occupazione stabile e percepiva circa 1.500 euro mensili. Il Tribunale ha tuttavia riconosciuto un assegno di 400 euro mensili.
La ragione sta nella disciplina della separazione. L’art. 156 c.c. consente di riconoscere un assegno al coniuge cui non sia addebitabile la separazione e che non disponga di adeguati redditi propri, tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell’obbligato. Avere uno stipendio non significa quindi, da solo, possedere redditi adeguati rispetto al quadro concreto.
REDDITI ADEGUATI NON SIGNIFICA SEMPLICEMENTE AVERE UNO STIPENDIO
La valutazione non può fermarsi al dato lordo o nominale. Bisogna verificare quanta parte del reddito sia realmente disponibile dopo le spese necessarie e quale sia il divario rispetto all’altro coniuge. Nel caso romano, su circa 1.500 euro mensili della moglie gravava un canone di locazione di circa 900 euro.
Questo non significa che ogni costo personale debba essere automaticamente trasferito sull’altro coniuge. Significa però che il giudice deve valutare la capacità economica effettiva, non una cifra astratta letta dalla busta paga.
IL COSTO DI UNA NUOVA ABITAZIONE PUÒ INCIDERE SULL’ASSEGNO
La separazione trasforma un solo nucleo in due nuclei distinti. Le spese abitative si duplicano: canoni, mutui, utenze, costi condominiali e gestione ordinaria. Questo peggioramento strutturale dell’economia familiare è uno degli elementi che il giudice deve considerare.
Il canone di circa 900 euro sostenuto dalla moglie assorbiva una quota molto rilevante del suo reddito. Per questo il confronto corretto non era semplicemente 1.500 contro 4.000 euro, ma la capacità residua di ciascuno dopo le spese necessarie.
IL TENORE DI VITA MATRIMONIALE NELLA SEPARAZIONE
Nella separazione il vincolo matrimoniale non è ancora sciolto. Il precedente tenore di vita mantiene quindi una rilevanza che va distinta dalla funzione dell’assegno divorzile. Ciò non significa che il beneficiario abbia diritto alla perfetta conservazione dello stesso standard di vita: mantenere due nuclei costa fisiologicamente più che mantenerne uno.
Il giudice deve però verificare se lo squilibrio economico successivo alla separazione sia compatibile con i redditi e le circostanze concrete, e quale contributo sia sostenibile per il coniuge economicamente più forte.
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