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Famiglia · 13 min · 9 settembre 2026

SEPARAZIONE, CASA CONIUGALE E ASSEGNO: QUALI REDDITI E SPESE DEVE VALUTARE IL GIUDICE? TRIBUNALE DI ROMA N. 718/2026

Nella separazione, l’assegnazione della casa comune segue l’interesse della prole minorenne; il mantenimento del coniuge economicamente più debole va valutato considerando tenore di vita, redditi di entrambi e costi di un’abitazione autonoma.

SEPARAZIONE, CASA CONIUGALE E ASSEGNO: QUALI REDDITI E SPESE DEVE VALUTARE IL GIUDICE? TRIBUNALE DI ROMA N. 718/2026

Tribunale di Roma, sentenza n. 718 del 15 gennaio 2026. La decisione affronta congiuntamente separazione giudiziale, rapporti con la figlia minore, assegnazione della casa familiare, mantenimento del coniuge economicamente più debole, contributo per la figlia e ripartizione delle spese straordinarie.

Quando una coppia si separa, il giudice non deve stabilire soltanto chi guadagna di più. Deve ricostruire il quadro economico e familiare nel suo insieme: redditi effettivi, costi abitativi, esigenze della prole, tempi di permanenza presso ciascun genitore, tenore di vita matrimoniale e capacità residua di spesa. La sentenza n. 718/2026 è utile proprio perché mostra come questi elementi si intreccino senza confondersi.

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IL CASO: UNA FIGLIA MINORE E UNA FORTE DIFFERENZA REDDITUALE

Il procedimento nasce da una domanda di separazione giudiziale. Il contrasto tra i coniugi riguardava soprattutto le condizioni accessorie: organizzazione della vita della figlia adolescente, casa familiare, mantenimento della minore, mantenimento della moglie e riparto delle spese straordinarie.

La situazione economica presentava un divario significativo. Il marito disponeva di un reddito di circa 4.000 euro mensili; la moglie, pur avendo un lavoro a tempo indeterminato, percepiva circa 1.500 euro al mese e sosteneva un canone di locazione di circa 900 euro. Il Tribunale ha quindi dovuto valutare non soltanto i redditi nominali, ma la reale capacità economica dei due nuclei dopo la separazione.

LA CASA FAMILIARE NON È UN PREMIO AL CONIUGE PIÙ DEBOLE

L’assegnazione della casa familiare non serve a compensare la disparità economica tra i coniugi. La sua funzione principale è proteggere l’interesse dei figli e la continuità del loro ambiente domestico. Proprietà dell’immobile e diritto di godimento sono quindi piani distinti: l’assegnazione non trasferisce la proprietà, ma disciplina chi può continuare ad abitare nella casa nell’interesse della prole.

Il riferimento normativo centrale è l’art. 337-sexies c.c., che impone di attribuire il godimento della casa familiare tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Il giudice non deve chiedersi quale coniuge meriti maggiormente l’immobile, ma quale soluzione garantisca maggiore stabilità alla vita del figlio.

L’INTERESSE DELLA FIGLIA VIENE PRIMA DEL CONFLITTO TRA I GENITORI

La presenza di una figlia quattordicenne rendeva centrale la concreta organizzazione della sua vita. La decisione ha valorizzato il rapporto della ragazza con entrambi i genitori e un regime di frequentazione molto ampio, sostanzialmente paritetico, senza trasformare però questa ampiezza di tempi in una automatica parità economica.

È un punto decisivo: l’interesse del minore non coincide con una divisione aritmetica del calendario. La qualità delle relazioni, la continuità delle abitudini e la concreta sostenibilità della nuova organizzazione familiare restano elementi da valutare insieme.

L’ASCOLTO DEL MINORE: IMPORTANTE, MA NON SIGNIFICA CHE DECIDA IL FIGLIO

Nei procedimenti familiari il minore capace di discernimento ha diritto a essere ascoltato. Gli artt. 473-bis.4 e seguenti c.p.c. disciplinano oggi questo passaggio con particolare attenzione. L’ascolto non attribuisce al figlio il potere di decidere l’esito della causa: serve al giudice per conoscere direttamente bisogni, preferenze e percezione della situazione familiare.

Nel caso di un’adolescente di quattordici anni il suo punto di vista assume naturalmente un peso rilevante, ma resta inserito in una valutazione più ampia che comprende maturità, relazioni con entrambi i genitori, esigenze scolastiche e concrete possibilità organizzative.

AFFIDAMENTO CONDIVISO NON SIGNIFICA NESSUN ASSEGNO

Uno degli equivoci più frequenti consiste nel ritenere che affidamento condiviso e tempi di permanenza ampi con entrambi i genitori eliminino automaticamente l’assegno di mantenimento. Non è così. L’affidamento condiviso riguarda la responsabilità genitoriale e la partecipazione alle decisioni importanti; il mantenimento risponde invece a criteri economici.

L’art. 337-ter c.c. impone di considerare le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e il valore economico dei compiti domestici e di cura. Per questo la parità o quasi parità dei tempi non rende automaticamente paritaria la contribuzione.

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PERCHÉ IL PADRE DEVE VERSARE 800 EURO PER LA FIGLIA

Nel caso concreto il Tribunale ha previsto un contributo paterno di 800 euro mensili per la figlia, nonostante la frequentazione molto ampia con entrambi i genitori. Il dato va letto insieme al divario di reddito: circa 4.000 euro mensili per il padre contro circa 1.500 per la madre.

Il mantenimento non è il prezzo dei giorni trascorsi dal figlio presso un genitore. Serve a garantire condizioni di vita adeguate e il più possibile equilibrate nei due nuclei. Quando le capacità economiche sono molto diverse, il genitore più forte può essere tenuto a un contributo diretto anche con tempi di permanenza ampi.

LA MOGLIE LAVORA: PERCHÉ PUÒ COMUNQUE SPETTARE IL MANTENIMENTO

Il punto forse più interessante riguarda il mantenimento della moglie. La beneficiaria non era disoccupata: aveva un’occupazione stabile e percepiva circa 1.500 euro mensili. Il Tribunale ha tuttavia riconosciuto un assegno di 400 euro mensili.

La ragione sta nella disciplina della separazione. L’art. 156 c.c. consente di riconoscere un assegno al coniuge cui non sia addebitabile la separazione e che non disponga di adeguati redditi propri, tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell’obbligato. Avere uno stipendio non significa quindi, da solo, possedere redditi adeguati rispetto al quadro concreto.

REDDITI ADEGUATI NON SIGNIFICA SEMPLICEMENTE AVERE UNO STIPENDIO

La valutazione non può fermarsi al dato lordo o nominale. Bisogna verificare quanta parte del reddito sia realmente disponibile dopo le spese necessarie e quale sia il divario rispetto all’altro coniuge. Nel caso romano, su circa 1.500 euro mensili della moglie gravava un canone di locazione di circa 900 euro.

Questo non significa che ogni costo personale debba essere automaticamente trasferito sull’altro coniuge. Significa però che il giudice deve valutare la capacità economica effettiva, non una cifra astratta letta dalla busta paga.

IL COSTO DI UNA NUOVA ABITAZIONE PUÒ INCIDERE SULL’ASSEGNO

La separazione trasforma un solo nucleo in due nuclei distinti. Le spese abitative si duplicano: canoni, mutui, utenze, costi condominiali e gestione ordinaria. Questo peggioramento strutturale dell’economia familiare è uno degli elementi che il giudice deve considerare.

Il canone di circa 900 euro sostenuto dalla moglie assorbiva una quota molto rilevante del suo reddito. Per questo il confronto corretto non era semplicemente 1.500 contro 4.000 euro, ma la capacità residua di ciascuno dopo le spese necessarie.

IL TENORE DI VITA MATRIMONIALE NELLA SEPARAZIONE

Nella separazione il vincolo matrimoniale non è ancora sciolto. Il precedente tenore di vita mantiene quindi una rilevanza che va distinta dalla funzione dell’assegno divorzile. Ciò non significa che il beneficiario abbia diritto alla perfetta conservazione dello stesso standard di vita: mantenere due nuclei costa fisiologicamente più che mantenerne uno.

Il giudice deve però verificare se lo squilibrio economico successivo alla separazione sia compatibile con i redditi e le circostanze concrete, e quale contributo sia sostenibile per il coniuge economicamente più forte.

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MUTUO E CANONE DI LOCAZIONE NON SONO IDENTICI, MA ENTRAMBI CONTANO

Tra le spese che possono incidere sulla capacità economica rientrano anche i costi dell’abitazione. Una rata di mutuo e un canone di locazione producono entrambi un’uscita mensile, ma non sono economicamente identici: il mutuo contribuisce anche alla formazione o conservazione di un patrimonio immobiliare, mentre il canone remunera esclusivamente il godimento dell’immobile.

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Per questo il giudice non deve sommare meccanicamente tutte le uscite dichiarate, ma valutarne natura, necessità, stabilità e incidenza sul patrimonio complessivo.

REDDITO FISCALE E CAPACITÀ ECONOMICA REALE POSSONO NON COINCIDERE

Nelle cause di famiglia non conta soltanto l’ultima dichiarazione dei redditi. La capacità economica può emergere anche da patrimonio immobiliare e mobiliare, disponibilità finanziarie, tenore di vita concretamente mantenuto, spese ricorrenti, investimenti e capacità lavorativa.

La ricostruzione deve essere sostanziale. Se il dato fiscale non è coerente con il patrimonio o con il livello di spesa, il giudice può valorizzare il quadro complessivo per determinare il contributo realmente proporzionato.

SPESE STRAORDINARIE: PERCHÉ 70% AL PADRE E 30% ALLA MADRE

La sentenza ha ripartito le spese straordinarie della figlia nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre. Anche questo passaggio dimostra che non esiste una regola automatica del cinquanta e cinquanta.

La percentuale deve essere coerente con le risorse economiche dei genitori. Se la loro capacità contributiva è nettamente diversa, una ripartizione asimmetrica può essere più conforme al principio di proporzionalità dell’art. 337-ter c.c.

SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE: LA DIFFERENZA

Le spese ordinarie sono quelle normalmente prevedibili e ricorrenti nella vita quotidiana del figlio e vengono normalmente assorbite dal contributo mensile. Le spese straordinarie, per natura, importo o imprevedibilità, richiedono invece una disciplina distinta.

In regime di affidamento condiviso molte spese straordinarie devono essere previamente concordate, mentre per quelle necessarie o obbligatorie la mancanza di un preventivo consenso non comporta necessariamente la perdita del diritto al rimborso. Occorre sempre valutare natura della spesa, urgenza e interesse del minore.

ASSEGNO PER IL CONIUGE E ASSEGNO PER LA FIGLIA HANNO FUNZIONI DIVERSE

I 400 euro riconosciuti alla moglie e gli 800 euro destinati alla figlia non sono un unico obbligo. Il primo trova fondamento nella disciplina del mantenimento tra coniugi separati; il secondo tutela il diritto della minore a essere mantenuta da entrambi i genitori in proporzione alle rispettive risorse.

Tenere distinti i due piani è essenziale anche quando si chiede una modifica successiva: la variazione dei presupposti dell’uno non produce automaticamente la modifica dell’altro.

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SE I REDDITI CAMBIANO, LE CONDIZIONI POSSONO ESSERE MODIFICATE

Le condizioni economiche fissate in separazione non sono immutabili. Perdita del lavoro, incremento o riduzione stabile del reddito, nuove esigenze della figlia, mutamento dei tempi di permanenza o variazioni rilevanti dei costi abitativi possono giustificare una richiesta di revisione.

La modifica richiede però fatti sopravvenuti seri e documentabili. La semplice insoddisfazione per l’importo stabilito non è sufficiente.

COSA DEVE DOCUMENTARE CHI CHIEDE IL MANTENIMENTO

In un giudizio di separazione non basta affermare di guadagnare meno. È necessario documentare redditi netti, contratto di lavoro, canone di locazione o rata di mutuo, spese condominiali, costi per i figli, situazione patrimoniale, finanziamenti, risparmi e investimenti. Più il quadro è analitico, più il giudice può comprendere la reale capacità economica.

COSA DEVE DOCUMENTARE CHI CONTESTA L’ASSEGNO

Lo stesso vale per chi sostiene di non poter sostenere il contributo richiesto. Le spese devono essere dimostrate e devono essere realmente necessarie. Il giudice distingue le uscite strutturali da quelle voluttuarie o meramente discrezionali e valuta il patrimonio complessivo, non soltanto il saldo mensile.

LE NORME CENTRALI: ARTICOLI 156, 337-TER E 337-SEXIES C.C.

L’art. 156 c.c. disciplina il mantenimento del coniuge separato e impone di considerare adeguatezza dei redditi, circostanze e capacità economica dell’obbligato. L’art. 337-ter c.c. stabilisce i criteri della contribuzione per i figli, imponendo proporzionalità rispetto alle risorse dei genitori. L’art. 337-sexies c.c. disciplina il godimento della casa familiare ponendo al centro l’interesse della prole. Letti insieme, questi articoli spiegano perché casa, assegno coniugale e mantenimento della figlia non possano essere decisi con un’unica formula matematica.

LA DECISIONE CONCRETA DEL TRIBUNALE DI ROMA

Nel caso esaminato, la decisione mantiene un rapporto molto ampio della figlia con entrambi i genitori; pone a carico del padre un contributo di 800 euro mensili per la figlia e di 400 euro mensili per la moglie; ripartisce le spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre. Il quadro conferma che la proporzionalità economica resta decisiva anche quando la presenza genitoriale è molto equilibrata.

IL PRINCIPIO PRATICO CHE EMERGE DALLA SENTENZA

La separazione non si risolve dividendo due redditi o contando i giorni trascorsi con il figlio. Il giudice deve costruire un equilibrio tra due nuclei familiari ormai distinti, proteggendo in primo luogo l’interesse della prole e valutando, nei limiti previsti dalla legge, la posizione del coniuge economicamente più debole.

Per questo la sentenza n. 718/2026 è significativa: mostra che stipendio, casa, canone, tempi di permanenza e spese straordinarie acquistano senso soltanto se letti insieme. È questa valutazione complessiva, e non una formula automatica, a determinare la misura corretta dei contributi dopo la separazione.

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