L’assegno divorzile non scatta automaticamente perché un ex coniuge ha un reddito inferiore o perché durante il matrimonio si è occupato maggiormente della famiglia. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4178/2026 del 19 marzo 2026, ha ribadito che la funzione compensativo-perequativa dell’assegno richiede elementi concreti: occorre dimostrare una reale sperequazione economica e il collegamento tra quella differenza e scelte familiari che abbiano comportato il sacrificio di occasioni professionali o lavorative. La decisione è particolarmente utile perché mostra come il giudice debba separare la posizione economica degli ex coniugi dalle questioni relative al mantenimento dei figli.
IL CASO DECISO DAL TRIBUNALE DI ROMA
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La controversia riguardava gli effetti economici del divorzio e l’organizzazione della vita dei figli minori. La ricorrente chiedeva l’affidamento condiviso con collocamento principale presso di sé, un contributo per i figli e un assegno divorzile. L’altro coniuge chiedeva invece la conferma dell’assetto già sperimentato, caratterizzato da una frequentazione sostanzialmente paritetica dei figli e dal mantenimento diretto nei periodi di rispettiva permanenza. Il Tribunale ha esaminato separatamente il rapporto genitori-figli e la posizione economica dei due ex coniugi, verificando redditi, oneri abitativi, assegno unico e concreta organizzazione familiare.
AFFIDAMENTO E FREQUENTAZIONE DEI FIGLI: CONTA L’INTERESSE CONCRETO DEI MINORI
Il Tribunale ha confermato l’affidamento condiviso e il regime di frequentazione paritetica, valorizzando il fatto che tale organizzazione fosse stata già positivamente sperimentata e che non fossero emersi elementi di disagio tali da imporre un cambiamento. La decisione ricorda che il principio di bigenitorialità non si traduce in formule matematiche rigide, ma impone di verificare quale assetto garantisca continuità, stabilità e presenza effettiva di entrambi i genitori nella vita dei figli. Il dato temporale, da solo, non basta: deve essere letto insieme alla qualità della relazione e all’interesse concreto dei minori.
MANTENIMENTO DEI FIGLI: IL REDDITO NON È L’UNICO ELEMENTO
Sul piano economico, il Tribunale ha considerato i redditi delle parti, gli oneri abitativi, la ripartizione dei tempi di permanenza dei figli e la percezione dell’assegno unico. In presenza di condizioni economiche sostanzialmente paritetiche, ha ritenuto coerente mantenere il sistema del mantenimento diretto durante i rispettivi periodi di permanenza dei figli, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie. Il principio è utile perché mostra come la determinazione del contributo non possa dipendere da un solo dato reddituale, ma richieda una valutazione complessiva delle risorse disponibili, dei carichi effettivi e delle modalità concrete con cui ciascun genitore provvede ai bisogni della prole.
L’ASSEGNO DIVORZILE HA UNA FUNZIONE COMPOSITA
La pronuncia richiama l’elaborazione della Cassazione secondo cui l’assegno divorzile può svolgere una funzione assistenziale e, quando ne ricorrano i presupposti, una funzione compensativo-perequativa. Questo significa che il giudice non deve limitarsi a confrontare due stipendi, ma deve ricostruire la storia economica del matrimonio: durata dell’unione, contributo di ciascun coniuge alla famiglia, eventuali rinunce professionali, effetti delle scelte condivise sulle capacità reddituali future e patrimonio di entrambi. La funzione dell’assegno non è quindi quella di pareggiare automaticamente ogni differenza economica, ma di correggere gli squilibri che trovano causa nel progetto familiare comune.
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LA DIFFERENZA DI REDDITO DA SOLA NON BASTA
Uno dei messaggi più importanti della sentenza è che una differenza economica tra gli ex coniugi, anche quando esiste, non produce automaticamente il diritto all’assegno. Occorre comprendere da dove deriva quella differenza e quale funzione dovrebbe svolgere il contributo. Se l’ex coniuge richiedente dispone di redditi adeguati e non dimostra che lo squilibrio attuale sia conseguenza di sacrifici effettuati durante il matrimonio nell’interesse della famiglia, la componente compensativa può non essere riconosciuta. La valutazione deve quindi essere causale, non soltanto aritmetica.
IL SACRIFICIO PROFESSIONALE DEVE ESSERE PROVATO
Nel caso deciso dal Tribunale di Roma non era stata fornita prova che la richiedente, per dedicarsi all’accudimento dei figli, avesse rinunciato a concrete occasioni di lavoro o a un percorso professionale più favorevole. Questo passaggio è centrale. Non è sufficiente affermare di essersi occupati della famiglia: occorre dimostrare, con elementi specifici, quale scelta sia stata compiuta, quale opportunità sia stata abbandonata o ridimensionata e quale effetto economico quella scelta abbia prodotto nel tempo. Possono assumere rilievo, ad esempio, dimissioni, passaggi al part-time, rinunce a progressioni di carriera, trasferimenti o periodi prolungati di inattività collegati alle esigenze familiari.
QUALI DOCUMENTI POSSONO FARE LA DIFFERENZA
- dichiarazioni dei redditi e certificazioni reddituali degli anni di matrimonio e successivi
- contratti di lavoro e trasformazioni da tempo pieno a part-time
- documenti relativi a dimissioni, aspettative o rinunce professionali
- prove delle esigenze familiari che hanno determinato le scelte lavorative
- documentazione sul patrimonio immobiliare e finanziario di entrambi
- prova degli oneri abitativi e delle spese stabilmente sostenute per i figli
La documentazione serve a trasformare una ricostruzione personale in un fatto giuridicamente verificabile. Chi chiede l’assegno dovrebbe essere in grado di mostrare l’evoluzione della propria posizione lavorativa e reddituale, collegandola alle scelte familiari. Allo stesso modo, chi contesta la domanda può dimostrare che l’altro coniuge ha mantenuto una piena autonomia professionale, che le differenze reddituali dipendono da fattori estranei al matrimonio o che non vi è un significativo squilibrio patrimoniale attuale.
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