Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1500/2026 del 30 marzo 2026, ha affrontato una controversia relativa al mancato pagamento di competenze di fine rapporto maturate da due lavoratrici impiegate in attività di assistenza alla persona e collaborazione domestica. Dopo il decesso della datrice di lavoro, le somme risultanti dalla documentazione retributiva non erano state corrisposte, e le lavoratrici hanno agito nei confronti degli eredi. La decisione è particolarmente utile perché chiarisce come si ripartisce l’onere della prova nelle domande di pagamento di crediti retributivi e quali conseguenze derivano dall’assenza di prova dell’adempimento.
IL CASO: COMPETENZE DI FINE RAPPORTO NON PAGATE DOPO IL DECESSO DELLA DATRICE DI LAVORO
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Le ricorrenti avevano lavorato come assistenti presso un’abitazione privata, svolgendo mansioni di cura alla persona e collaborazione domestica. Alla cessazione del rapporto, determinata dal decesso della datrice di lavoro, risultavano ancora dovute competenze maturate nel corso e alla fine del rapporto, documentate attraverso i contratti di assunzione e le buste paga.
Le lavoratrici si sono quindi rivolte al Tribunale per ottenere l’accertamento del credito e la condanna degli eredi al pagamento delle somme dovute. Gli eredi, pur regolarmente citati, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
CHI DEVE PROVARE CHE LA RETRIBUZIONE È STATA PAGATA
Il principio applicato dal Tribunale è quello generale in materia di adempimento delle obbligazioni. Il lavoratore-creditore che chiede il pagamento deve provare la fonte del proprio diritto, cioè il rapporto di lavoro e gli elementi da cui nasce il credito, e deve allegare l’inadempimento. Non è invece tenuto a fornire la prova negativa di non avere ricevuto il pagamento.
Spetta al datore di lavoro, o a chi ne assume la posizione giuridica, dimostrare il fatto estintivo costituito dall’avvenuto pagamento. La ragione è semplice: la prova del pagamento si trova normalmente nella disponibilità del debitore, attraverso bonifici, quietanze, ricevute, buste paga firmate o altra documentazione idonea.
FONTE DEL DIRITTO E PAGAMENTO SONO DUE PIANI DIVERSI
Nelle cause retributive è fondamentale distinguere la prova del diritto alla somma dalla prova del suo pagamento. Il lavoratore deve dimostrare da dove nasce il credito e come si determina: contratto, inquadramento, buste paga, conteggi, cessazione del rapporto e altre voci eventualmente maturate. Una volta dimostrata la fonte del credito, se il datore sostiene di aver pagato, deve fornire prova dell’adempimento.
Questa distinzione evita un errore frequente: pretendere che il lavoratore dimostri di non aver ricevuto somme che, per loro natura, dovrebbero essere documentate proprio dal soggetto che afferma di averle versate.
IL PRINCIPIO DELLA VICINANZA DELLA PROVA
La decisione si inserisce nel criterio della vicinanza della prova, secondo cui l’onere probatorio deve essere letto anche alla luce della concreta disponibilità degli elementi necessari. La documentazione bancaria, le disposizioni di bonifico, le ricevute e le quietanze sono normalmente nella sfera del soggetto che effettua il pagamento.
Per questo, una volta che il lavoratore abbia provato il titolo del proprio credito e allegato l’inadempimento, non può essere gravato dell’onere di dimostrare un fatto negativo come il mancato pagamento.
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IL VALORE PROBATORIO DI CONTRATTI E BUSTE PAGA
Nel caso deciso, le ricorrenti avevano prodotto i contratti di assunzione e le buste paga. Questa documentazione ha consentito al Tribunale di ricostruire il rapporto e l’ammontare delle competenze rivendicate.
Le buste paga assumono particolare rilievo perché documentano le voci retributive maturate, ma non equivalgono automaticamente alla prova dell’avvenuto pagamento se non risultano quietanzate o accompagnate da elementi che dimostrino l’effettiva corresponsione delle somme.
LA CONTUMACIA DEGLI EREDI NON EQUIVALE A CONFESSIONE
Gli eredi della datrice di lavoro non si erano costituiti. La loro contumacia non equivale però a un’ammissione automatica dei fatti allegati dalle lavoratrici. Il giudice deve comunque verificare che la domanda sia fondata e che la documentazione prodotta sia sufficiente a dimostrare il credito.
Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto adeguata la prova documentale offerta dalle lavoratrici e, in assenza di prova di pagamento, ha accolto la domanda.
RESPONSABILITÀ DEGLI EREDI PER I DEBITI DI LAVORO
Il decesso del datore di lavoro non estingue automaticamente i crediti retributivi maturati. I debiti entrano nella successione e possono gravare sugli eredi secondo le regole successorie applicabili.
La sentenza ha condannato gli eredi nei limiti dell’attivo ereditario. Questo profilo è importante perché, nelle controversie che coinvolgono una successione, occorre verificare non solo l’esistenza del credito di lavoro, ma anche la posizione degli eredi, le modalità di accettazione dell’eredità e gli eventuali limiti di responsabilità patrimoniale.
INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA EX ART. 429, COMMA 3, C.P.C.
Quando il giudice accoglie una domanda relativa a crediti di lavoro, l’art. 429, comma 3, c.p.c. impone di riconoscere gli accessori previsti dalla legge. Sulle somme dovute maturano rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data in cui i singoli crediti sono divenuti esigibili fino all’effettivo soddisfo.
Questi accessori non costituiscono una voce facoltativa affidata alla discrezionalità del giudice, ma rappresentano una componente legale della tutela del credito di lavoro.
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