Il caso deciso dal Tribunale di Roma
La sentenza n. 7681/2026 del Tribunale di Roma affronta una controversia particolarmente significativa in materia di lavoro penitenziario, differenze retributive e prescrizione. Il ricorrente, già detenuto, aveva prestato attività lavorativa all’interno di più istituti penitenziari tra il 2010 e il 2020, svolgendo mansioni diverse, tra cui porta vitto, piantone, porta pranzi, spesino e addetto alle pulizie. Agiva contro il Ministero della Giustizia e nei confronti dell’INPS chiedendo il riconoscimento di differenze retributive quantificate in euro 4.027,58, oltre accessori, nonché la regolarizzazione della propria posizione contributiva e assicurativa.
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La controversia non si è concentrata soltanto sulla quantificazione delle somme, ma soprattutto su due questioni preliminari decisive: quale giudice fosse territorialmente competente e da quale momento dovesse iniziare a decorrere la prescrizione dei crediti maturati durante il lavoro svolto in carcere. Il Ministero sosteneva che i crediti fossero prescritti; l’INPS contestava anche la competenza del Tribunale di Roma. Il giudice ha respinto entrambe le ricostruzioni, individuando criteri specifici per il lavoro penitenziario.
Il lavoro penitenziario non è pubblico impiego
Un primo passaggio importante della decisione riguarda la competenza territoriale. Il Tribunale esclude che, per le controversie relative al lavoro prestato dai detenuti alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, si applichi il criterio speciale previsto dall’art. 413, comma 5, c.p.c. per il pubblico impiego. Il rapporto, pur essendo svolto all’interno di una struttura pubblica e alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, non viene qualificato come rapporto di pubblico impiego in senso tecnico ai fini del foro.
Trova invece applicazione l’art. 413, comma 2, c.p.c., con i relativi fori alternativi. Il Tribunale valorizza il ruolo del Ministero della Giustizia e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria quale centro di direzione e coordinamento delle strutture presso cui il detenuto presta attività. Da qui la possibilità di radicare la competenza presso il Tribunale di Roma, ferma restando la scelta dell’attore tra gli altri fori alternativi previsti dalla norma.
Perché la prescrizione era il vero nodo della causa
Nel merito, la questione centrale era stabilire se i crediti retributivi vantati dal ricorrente fossero già prescritti quando, il 30 maggio 2025, era stata inviata la diffida di pagamento. Il Ministero sosteneva che il rapporto fosse cessato in epoca tale da rendere ormai decorso il termine quinquennale. La soluzione dipendeva quindi dalla corretta individuazione del dies a quo, ossia del momento iniziale dal quale far decorrere la prescrizione.
Il Tribunale respinge una lettura frammentata, secondo cui ogni singolo periodo di lavoro svolto all’interno di un istituto penitenziario costituirebbe un rapporto autonomo con una propria decorrenza della prescrizione. La decisione considera invece il rapporto tra il detenuto e l’amministrazione come un’unica relazione lavorativa complessiva, pur articolata in più incarichi, più mansioni e, eventualmente, più istituti.
La prescrizione non decorre dalla fine di ogni incarico
Il principio applicato è che la prescrizione dei crediti retributivi derivanti dal lavoro penitenziario non comincia a decorrere dalla cessazione di ciascun singolo incarico intermedio. In un percorso detentivo possono infatti susseguirsi sospensioni, cambi di mansione, trasferimenti e nuove assegnazioni senza che venga meno il rapporto complessivo con l’amministrazione penitenziaria. Considerare ciascun segmento come autonomo significherebbe anticipare artificialmente la prescrizione rispetto alla cessazione effettiva della relazione lavorativa.
Il dies a quo coincide invece con il momento in cui il rapporto diventa realmente e definitivamente incompatibile con una futura prosecuzione. Questo momento può coincidere con la fine della detenzione, ma non necessariamente: possono esistere anche eventi diversi, purché siano idonei a interrompere in modo effettivo e stabile il collegamento lavorativo con l’amministrazione.
La semilibertà del 14 luglio 2020
Nel caso concreto il Tribunale individua tale momento nel 14 luglio 2020, data in cui è stato attuato il provvedimento di ammissione del ricorrente alla semilibertà. La rilevanza non deriva dalla semilibertà in astratto, ma dalle modalità concrete con cui essa veniva eseguita: il ricorrente aveva iniziato un’attività lavorativa esterna sostanzialmente a tempo pieno e trascorreva l’intera giornata fuori dall’istituto penitenziario.
Queste circostanze rendevano incompatibile, sul piano fattuale, la prosecuzione del lavoro alle dipendenze dell’amministrazione carceraria. Da quel momento il rapporto poteva considerarsi effettivamente concluso. La cessazione non veniva quindi collegata a ogni precedente cambio di mansione o trasferimento, ma all’evento che aveva definitivamente mutato la condizione lavorativa del detenuto.
La diffida del 30 maggio 2025 ha interrotto la prescrizione
Partendo dal 14 luglio 2020, la diffida inviata dal legale del ricorrente il 30 maggio 2025 è stata ritenuta tempestiva. Il termine quinquennale non era ancora decorso. L’atto di messa in mora ha quindi validamente interrotto la prescrizione, impedendo che il credito potesse considerarsi estinto per decorso del tempo.
Il passaggio è molto importante nella pratica. Nei crediti da lavoro penitenziario non è sufficiente verificare la data dell’ultima busta paga o dell’ultimo incarico formale. Occorre ricostruire il momento in cui il detenuto ha cessato davvero di poter essere inserito nel circuito lavorativo dell’amministrazione. Solo da quel momento può iniziare il conteggio del termine prescrizionale.
Il termine quinquennale dei crediti retributivi
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Le differenze retributive derivanti dal rapporto di lavoro sono soggette, in via generale, alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c. La particolarità del lavoro penitenziario non consiste dunque nella durata del termine, ma nel modo in cui deve essere individuato il momento iniziale della sua decorrenza. La questione diventa decisiva quando l’attività si sviluppa per molti anni attraverso incarichi successivi e non continuativi.
Ne consegue che una corretta ricostruzione cronologica deve contenere non soltanto i periodi lavorati, ma anche le date di trasferimento, sospensione, ammissione a misure alternative, lavoro esterno, semilibertà e ogni altra circostanza che possa dimostrare se la relazione con l’amministrazione sia proseguita o sia invece definitivamente cessata.
Articolo 22 dell’ordinamento penitenziario e remunerazione
La domanda del lavoratore si inserisce nel quadro dell’art. 22 della legge n. 354/1975, disposizione che disciplina la remunerazione del lavoro svolto dalle persone detenute alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria. La norma collega il compenso alla quantità e qualità dell’attività prestata e prende come parametro il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva, secondo la disciplina vigente nel periodo considerato.
Nel giudizio il ricorrente richiamava anche l’art. 36 Cost. e l’art. 2099 c.c., invocando il principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione e chiedendo il riconoscimento delle differenze tra quanto corrisposto e quanto ritenuto dovuto in base ai parametri applicabili. La domanda era quindi costruita non su un generico diritto a un trattamento migliore, ma sul raffronto tra compensi effettivamente percepiti e parametri retributivi normativi e collettivi.
Le contestazioni del Ministero sulla quantificazione
Il Ministero non si è limitato a sollevare la prescrizione. In via subordinata ha contestato anche alcune delle voci economiche richieste, sostenendo che non tutte fossero automaticamente spettanti. Tra le questioni sollevate figuravano, in particolare, la quattordicesima mensilità, gli scatti di anzianità e alcune pretese collegate a ferie, permessi, lavoro festivo e straordinario.
Questo aspetto dimostra che, una volta superata l’eccezione di prescrizione, il lavoratore deve comunque provare il fondamento e l’ammontare di ciascuna voce. La tempestività della domanda non equivale automaticamente alla fondatezza integrale dei conteggi: occorre distinguere ciò che deriva direttamente dalla legge o dai criteri retributivi applicabili da ciò che richiede una specifica allegazione e prova delle modalità concrete della prestazione.
Differenze retributive e prova delle mansioni
Nel lavoro penitenziario la ricostruzione delle mansioni può essere complessa perché le attività sono spesso organizzate attraverso ordini di servizio, turnazioni e assegnazioni interne non sempre accompagnate da documentazione analoga a quella tipica di un rapporto di lavoro esterno. Il ricorrente deve perciò individuare i periodi in cui ha svolto ciascuna mansione e collegarli ai criteri retributivi invocati.
Documenti come ordini di servizio, prospetti paga, registri interni, attestazioni dell’istituto, comunicazioni di assegnazione e certificazioni contributive possono assumere rilievo decisivo. Quando parte della documentazione è nella disponibilità esclusiva dell’amministrazione, la strategia processuale deve tenere conto anche degli strumenti istruttori necessari per ottenerne l’esibizione.
La posizione contributiva e il ruolo dell’INPS
Il ricorrente chiedeva anche la regolarizzazione previdenziale e assicurativa. La questione contributiva è distinta da quella relativa al pagamento delle differenze retributive, pur essendo strettamente collegata all’accertamento della base imponibile e dei periodi lavorati. L’INPS ha eccepito la prescrizione dei contributi per i periodi anteriori al quinquennio rispetto al primo atto interruttivo valido.
La prescrizione contributiva segue proprie regole e non deve essere automaticamente sovrapposta alla prescrizione del credito retributivo del lavoratore. È quindi necessario distinguere il diritto del lavoratore verso il datore di lavoro, gli obblighi contributivi gravanti sull’amministrazione e gli effetti che il decorso del tempo produce nei rapporti con l’ente previdenziale.
La competenza territoriale nel lavoro penitenziario
La decisione dedica uno spazio rilevante anche alla competenza territoriale. L’INPS sosteneva che dovessero essere competenti i tribunali collegati alla residenza del ricorrente o agli istituti penitenziari nei quali aveva prestato attività. Il Tribunale di Roma ha invece ritenuto applicabile l’art. 413, comma 2, c.p.c. e ha valorizzato la sede del centro di direzione e coordinamento dell’attività lavorativa.
Il Ministero della Giustizia, attraverso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, viene considerato il centro organizzativo al quale fanno capo le strutture penitenziarie. Ciò consente di radicare la competenza a Roma, senza tuttavia escludere gli altri fori alternativi previsti dalla legge e rimessi alla scelta dell’attore quando ne ricorrono i presupposti.
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