Il caso concreto: un conto ATI cointestato, oltre 219 mila euro pignorati e una società estranea al debito
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 11307 del 7 luglio 2026, ha esaminato una controversia nata da un conto corrente cointestato a due società partecipanti a un’associazione temporanea di imprese. Una delle due società, estranea ai debiti oggetto delle procedure esecutive, lamentava che la banca avesse consentito il pagamento ai creditori dell’altra cointestataria di somme per oltre 219.000 euro, pur in presenza di un saldo complessivo del conto pari a circa 371.000 euro. La società attrice sosteneva che la banca avesse violato sia gli obblighi informativi sia quelli propri del terzo pignorato.
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Le due contestazioni mosse alla banca
La società attrice formulava due addebiti distinti. Il primo riguardava l’omessa comunicazione degli estratti conto e delle vicende esecutive. Il secondo riguardava le dichiarazioni di quantità rese dalla banca nelle procedure di pignoramento presso terzi, che secondo l’attrice avrebbero consentito ai creditori dell’altra società di aggredire somme eccedenti la quota effettivamente spettante alla debitrice.
Il primo principio: le comunicazioni alla capogruppo ATI possono essere sufficienti
Il Tribunale ha escluso una responsabilità contrattuale della banca per omessa informazione. Nel rapporto di conto intestato a un’ATI, la società capogruppo mandataria era stata designata come referente e il regolamento contrattuale prevedeva che, in assenza di diverso accordo, comunicazioni ed estratti potessero essere inviati anche a uno solo dei cointestatari. La banca aveva inoltre consegnato successivamente la documentazione richiesta.
Perché il ruolo della capogruppo conta
L’ATI non costituisce un soggetto giuridico autonomo separato dalle imprese che la compongono. Il mandato alla capogruppo serve proprio a centralizzare determinati rapporti con i terzi. Quando il contratto bancario e il mandato attribuiscono alla capogruppo la funzione di referente, la comunicazione a quest’ultima può assolvere l’obbligo informativo, salvo pattuizioni diverse.
Il secondo principio: la banca non deve applicare automaticamente il 50%
Il passaggio più importante della sentenza riguarda il pignoramento del conto cointestato. Il Tribunale chiarisce che la banca, ricevuto il pignoramento, non può limitarsi a considerare aggredibile soltanto una quota presuntiva del 50% del saldo. Deve invece vincolare il saldo attivo sino alla concorrenza dell’intero importo pignorato, lasciando alla procedura esecutiva e ai soggetti interessati la definizione delle quote effettive.
La regola deriva dal pignoramento dei beni indivisi
Il Tribunale richiama il principio secondo cui possono essere pignorati beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. Il conto cointestato viene quindi trattato, nella fase iniziale del vincolo, secondo una logica che tutela l’effettività dell’esecuzione e impedisce al terzo pignorato di decidere autonomamente quale parte appartenga davvero al debitore.
Il compito della banca è dichiarare correttamente il rapporto
Nella dichiarazione resa come terzo pignorato la banca deve indicare l’esistenza del conto, la cointestazione, il saldo disponibile e le circostanze rilevanti. Non spetta alla banca risolvere i rapporti interni tra i cointestatari. Il suo obbligo è fornire una rappresentazione corretta del rapporto e vincolare le somme nei limiti dell’atto ricevuto.
Rendere una dichiarazione negativa sarebbe stato errato
Secondo il Tribunale, la banca non avrebbe potuto dichiarare semplicemente che nulla era dovuto al debitore per il solo fatto che il conto fosse cointestato a un soggetto estraneo alla procedura. Una dichiarazione negativa avrebbe ignorato la possibilità che una parte o anche una quota diversa del saldo appartenesse effettivamente al debitore.
La presunzione del 50% è relativa
Nei rapporti interni tra due cointestatari opera una presunzione di pari appartenenza delle somme. Ma si tratta di una presunzione relativa, superabile mediante prova contraria. L’art. 1298 c.c. esprime il criterio della divisione per quote nei rapporti interni tra condebitori o concreditori, salvo diversa risultanza.
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Il conto cointestato e l’art. 1854 c.c.
L’art. 1854 c.c. disciplina il conto corrente intestato a più persone, prevedendo la solidarietà attiva e passiva quando il conto consente operazioni disgiunte. Questa disciplina riguarda il rapporto con la banca e non risolve automaticamente la titolarità sostanziale delle somme nei rapporti interni.
Come si supera la presunzione di pari appartenenza
La presunzione del 50% può essere superata dimostrando che le somme derivano esclusivamente o prevalentemente da uno dei cointestatari. Bonifici, versamenti, fatture, contabilità, stipendi, accrediti di clienti o documenti di progetto possono servire a ricostruire la provenienza effettiva della provvista.
Il collegamento con Cassazione n. 5009/2026
Sul punto è utile Conto corrente cointestato: le somme si presumono al 50% ma la prova può cambiare tutto. Cassazione n. 5009/2026, che approfondisce proprio il carattere relativo della presunzione di pari appartenenza.
Il cointestatario estraneo al debito deve attivarsi
Se il pignoramento colpisce un conto cointestato e uno dei titolari è estraneo al debito, quest’ultimo non può limitarsi ad attendere che la banca separi spontaneamente la sua quota. Deve intervenire nella sede appropriata per far valere la titolarità delle somme e produrre la prova della loro provenienza.
La banca non conosce i rapporti interni tra i cointestatari
Questo è uno dei motivi per cui il terzo pignorato non può essere chiamato a decidere quale parte del saldo appartenga al debitore. La banca vede il rapporto formale di cointestazione, ma non necessariamente conosce accordi interni, fonti delle somme, destinazioni specifiche o vincoli tra i titolari.
L’ordinanza di assegnazione vincola il terzo pignorato
Una volta che il giudice dell’esecuzione emette l’ordinanza di assegnazione, la banca è tenuta a darvi esecuzione. Non ha titolo per rimetterne in discussione il contenuto sulla base di valutazioni proprie circa la titolarità sostanziale delle somme.
Il cointestatario estraneo al debito non è privo di tutela
Il fatto che la banca debba vincolare l’intero saldo fino a concorrenza del pignoramento non significa che il terzo estraneo perda definitivamente le somme. La tutela passa però attraverso gli strumenti processuali appropriati, nei quali può essere fatta valere la proprietà o la titolarità esclusiva di una parte della provvista.
La prova della provenienza delle somme è decisiva
Per il soggetto estraneo alla procedura, la ricostruzione documentale è il cuore della difesa. Occorre dimostrare con quali flussi siano state alimentate le disponibilità del conto, distinguere le entrate riconducibili al debitore da quelle riconducibili all’altro cointestatario e spiegare l’eventuale destinazione vincolata delle somme.
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