Introduzione
La sentenza n. 365/2025 del Tribunale di Latina affronta una situazione frequente nelle famiglie: un conto corrente cointestato tra coniugi viene colpito da un pignoramento, ma uno dei due sostiene che parte delle somme appartenga esclusivamente a lui. La questione richiede di distinguere tra cointestazione del rapporto bancario e proprietà effettiva del denaro.
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Il principio di partenza: la presunzione di quote uguali
Il Tribunale richiama la presunzione prevista dall’art. 1298, comma 2, c.c.: nei rapporti interni tra cointestatari, le quote si presumono uguali salvo prova contraria. Questa regola, però, non impedisce a uno dei correntisti di dimostrare che determinate somme siano di sua esclusiva proprietà.
La prova della provenienza esclusiva
Nel caso esaminato, la prova documentale della provenienza delle somme aveva un ruolo centrale. Il Tribunale ha considerato rilevante la dimostrazione che il denaro derivasse dalla vendita di un bene immobile di proprietà esclusiva di uno dei cointestatari.
Cosa cambia quando il conto è tra coniugi
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Il fatto che i correntisti siano coniugi non trasforma automaticamente ogni somma in denaro comune. Occorre coordinare le regole bancarie e obbligatorie con il regime patrimoniale della famiglia e con la provenienza concreta degli accrediti.
Il pignoramento non può superare la quota del debitore
Se viene dimostrato che una determinata disponibilità appartiene esclusivamente al coniuge non debitore, quella somma non può essere trattata come patrimonio del debitore solo perché confluita su un conto cointestato. L’esecuzione deve colpire beni effettivamente appartenenti al soggetto obbligato.
L’onere della prova
La pronuncia evidenzia il ruolo dell’onere probatorio. Chi rivendica la proprietà esclusiva deve produrre elementi concreti e documentali; una volta fornita una prova specifica sulla provenienza, il creditore non può limitarsi a richiamare in astratto la cointestazione.
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