Con l’ordinanza n. 623/2026 del 12 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito un punto centrale nell’accesso al concordato semplificato: il Tribunale, prima di ammettere la proposta, non deve limitarsi a verificare che la composizione negoziata si sia formalmente conclusa senza esito, ma può controllare anche se, fin dall’inizio, esistevano realmente i presupposti per accedere alla composizione negoziata della crisi.
Il principio è particolarmente importante perché il concordato semplificato non costituisce una procedura autonoma liberamente utilizzabile dall’imprenditore, ma rappresenta uno degli esiti possibili di un precedente percorso di composizione negoziata correttamente intrapreso.
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Il caso esaminato dalla Cassazione
La vicenda riguardava una società immobiliare in liquidazione che aveva già concluso in passato un accordo di ristrutturazione dei debiti, poi rimasto ineseguito a causa dell’impossibilità di vendere gli immobili ai valori previsti dal piano.
Successivamente la società aveva avviato la composizione negoziata della crisi, prospettando un nuovo piano fondato essenzialmente sulla vendita degli immobili. Le trattative con i creditori non avevano però avuto esito positivo e, dopo la relazione finale dell’esperto, la società aveva presentato una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo che mancassero i presupposti sostanziali per ricorrere alla composizione negoziata e, di conseguenza, per accedere al successivo concordato semplificato.
Il concordato semplificato è collegato alla composizione negoziata
La Cassazione ha ribadito che tra composizione negoziata e concordato semplificato esiste un collegamento necessario. Il secondo può essere proposto soltanto all’esito del primo e quando l’esperto abbia attestato, nella relazione finale, che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, non hanno avuto esito positivo e non risultano praticabili le altre soluzioni previste dal Codice della crisi.
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Questo collegamento impedisce di considerare la composizione negoziata come un semplice passaggio formale da utilizzare per ottenere successivamente l’accesso al concordato semplificato.
Il controllo del Tribunale non è soltanto formale
Secondo la Suprema Corte, il Tribunale deve esercitare un controllo di legalità sostanziale. Ciò significa che può verificare non soltanto la presenza della relazione finale dell’esperto e degli altri documenti richiesti, ma anche se al momento dell’avvio della composizione negoziata esisteva una concreta possibilità di risanamento dell’impresa.
La composizione negoziata, infatti, presuppone che il debitore si trovi in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza, ma che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. Se manca ab origine ogni prospettiva concreta di risanamento, viene meno uno dei presupposti fondamentali del percorso negoziato.
Perché questo controllo incide sull’ammissibilità del concordato
Il concordato semplificato presenta caratteristiche particolarmente favorevoli rispetto ad altre procedure concorsuali, tra cui l’assenza del voto dei creditori. Proprio per questo, secondo la Cassazione, non può essere consentito che un’impresa utilizzi la composizione negoziata priva di reali prospettive di risanamento al solo scopo di accedere successivamente ai vantaggi della procedura semplificata.
Il Tribunale può quindi verificare se il percorso negoziato sia stato effettivamente coerente con la funzione attribuitagli dalla legge oppure se, fin dall’origine, fosse destinato soltanto a precedere una liquidazione mediante concordato semplificato.
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