Con l’ordinanza n. 623/2026 del 12 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito un punto centrale nell’accesso al concordato semplificato: il Tribunale, prima di ammettere la proposta, non deve limitarsi a verificare che la composizione negoziata si sia formalmente conclusa senza esito, ma può controllare anche se, fin dall’inizio, esistevano realmente i presupposti per accedere alla composizione negoziata della crisi.
Il principio è particolarmente importante perché il concordato semplificato non costituisce una procedura autonoma liberamente utilizzabile dall’imprenditore, ma rappresenta uno degli esiti possibili di un precedente percorso di composizione negoziata correttamente intrapreso.
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Il caso esaminato dalla Cassazione
La vicenda riguardava una società immobiliare in liquidazione che aveva già concluso in passato un accordo di ristrutturazione dei debiti, poi rimasto ineseguito a causa dell’impossibilità di vendere gli immobili ai valori previsti dal piano.
Successivamente la società aveva avviato la composizione negoziata della crisi, prospettando un nuovo piano fondato essenzialmente sulla vendita degli immobili. Le trattative con i creditori non avevano però avuto esito positivo e, dopo la relazione finale dell’esperto, la società aveva presentato una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo che mancassero i presupposti sostanziali per ricorrere alla composizione negoziata e, di conseguenza, per accedere al successivo concordato semplificato.
Il concordato semplificato è collegato alla composizione negoziata
La Cassazione ha ribadito che tra composizione negoziata e concordato semplificato esiste un collegamento necessario. Il secondo può essere proposto soltanto all’esito del primo e quando l’esperto abbia attestato, nella relazione finale, che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, non hanno avuto esito positivo e non risultano praticabili le altre soluzioni previste dal Codice della crisi.
Questo collegamento impedisce di considerare la composizione negoziata come un semplice passaggio formale da utilizzare per ottenere successivamente l’accesso al concordato semplificato.
Il controllo del Tribunale non è soltanto formale
Secondo la Suprema Corte, il Tribunale deve esercitare un controllo di legalità sostanziale. Ciò significa che può verificare non soltanto la presenza della relazione finale dell’esperto e degli altri documenti richiesti, ma anche se al momento dell’avvio della composizione negoziata esisteva una concreta possibilità di risanamento dell’impresa.
La composizione negoziata, infatti, presuppone che il debitore si trovi in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza, ma che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. Se manca ab origine ogni prospettiva concreta di risanamento, viene meno uno dei presupposti fondamentali del percorso negoziato.
Perché questo controllo incide sull’ammissibilità del concordato
Il concordato semplificato presenta caratteristiche particolarmente favorevoli rispetto ad altre procedure concorsuali, tra cui l’assenza del voto dei creditori. Proprio per questo, secondo la Cassazione, non può essere consentito che un’impresa utilizzi la composizione negoziata priva di reali prospettive di risanamento al solo scopo di accedere successivamente ai vantaggi della procedura semplificata.
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Il Tribunale può quindi verificare se il percorso negoziato sia stato effettivamente coerente con la funzione attribuitagli dalla legge oppure se, fin dall’origine, fosse destinato soltanto a precedere una liquidazione mediante concordato semplificato.
Il ruolo della relazione dell’esperto
La relazione finale dell’esperto rimane un documento centrale, ma non vincola automaticamente il giudice. Il Tribunale può valutarne il contenuto insieme alla documentazione prodotta dal debitore e verificare la coerenza tra i dati aziendali, le prospettive di risanamento, lo svolgimento delle trattative e le conclusioni formulate dall’esperto.
Il controllo, quindi, non si traduce in una nuova gestione della trattativa da parte del giudice, ma nella verifica che i presupposti richiesti dalla legge per il percorso di composizione negoziata fossero realmente presenti.
Il principio di diritto affermato dalla Cassazione
La Corte ha affermato che, in tema di concordato semplificato, il controllo svolto in limine dal Tribunale sull’ammissibilità della proposta si estende anche alla verifica della sussistenza, fin dall’inizio, dei presupposti di accesso alla composizione negoziata previsti dall’art. 12 del Codice della crisi, attraverso l’esame dei documenti richiesti dagli artt. 25-sexies e 39 CCII.
Cosa cambia per imprese e professionisti
La decisione rende ancora più importante la fase iniziale della composizione negoziata. Prima di presentare l’istanza, è necessario che la situazione dell’impresa, le prospettive di risanamento e le soluzioni ipotizzate siano documentate in modo coerente e realistico.
Una composizione negoziata avviata senza una concreta prospettiva di risanamento può infatti compromettere anche la possibilità di accedere successivamente al concordato semplificato, perché il Tribunale può riesaminare la sussistenza originaria dei requisiti.
Per l’imprenditore in crisi, quindi, la scelta dello strumento non può essere effettuata soltanto valutando quale procedura appaia più rapida o conveniente. Occorre ricostruire in modo corretto lo stato della crisi, verificare la concreta possibilità di risanamento e strutturare fin dall’inizio un percorso coerente con le finalità della composizione negoziata.
Perché l’ordinanza n. 623/2026 è importante
L’ordinanza rafforza l’idea che il concordato semplificato sia uno strumento eccezionale e strettamente collegato alla correttezza del percorso che lo precede. La mera conclusione negativa delle trattative non è sufficiente: deve risultare che la composizione negoziata fosse stata legittimamente intrapresa e sorretta, all’origine, da una concreta prospettiva di risanamento.
Nelle situazioni di crisi d’impresa, una valutazione tempestiva dei presupposti e della documentazione può quindi essere decisiva per evitare che l’accesso allo strumento prescelto venga successivamente dichiarato inammissibile.
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